1. APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL C.D. DECRETO “SALVA CASA”
2. INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA): IL DISEGNO DI LEGGE VERSO L’APPROVAZIONE
APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL C.D. DECRETO “SALVA CASA”
Con il Decreto – Legge “salva casa” (Decreto-legge contenente “Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 24.05.2024, verranno regolarizzate le sole lievi difformità edilizie. L’obiettivo è quello di “liberare” gli immobili sottoposti ad una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi.
Tra le nuove misure introdotte dal Decreto, a parziale modifica delle norme del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in materia di edilizia libera, stato legittimo, mutamento della destinazione d’uso, tolleranze costruttive e doppia conformità, segnaliamo:
- per gli interventi realizzati entro la data del 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità̀ immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
- a) del 2 % delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
- b) del 3 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
- c) del 4 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
- d) del 5 % delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
- Per gli interventi realizzati entro la data del 24 maggio 2024, costituiscono tolleranze esecutive il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
- I cambi di destinazione d’uso inoltre saranno più facili. All’interno della stessa categoria funzionale il mutamento sarà sempre ammesso. Tra diverse categorie sarà ammesso limitatamente all’uso turistico-ricettivo, produttivo, commerciale, nei centri storici e nelle zone residenziali consolidate o in espansione.
- Tende e strutture anti pioggia in edilizia libera. Si legge nel testo del Decreto che entrano ufficialmente nel regime dell’edilizia libera “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.
- Il Decreto inoltre semplifica le procedure vigenti: è introdotto il regime di silenzio-assenso, principio particolarmente rilevante e che va nella direzione della massima semplificazione, ciò significa che, se l’Amministrazione non risponde nei tempi previsti l’istanza del cittadino è accettata vale a dire:
- 45 giorni per il permesso in sanatoria;
- 30 giorni per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
- 180 giorni per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico.
- I costi della sanatoria: per ottenere la sanatoria, bisognerà pagare una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.
Queste le prime novità introdotte dal Decreto-Legge che, al momento, è ancora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prima di entrare ufficialmente in vigore.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA): IL DISEGNO DI LEGGE VERSO L’APPROVAZIONE
Il 23 Aprile 2024 il Governo italiano ha presentato il Disegno di legge delega recante “Norme per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale” (c.d. DDL). Il disegno di legge, in attesa dell’entrata in vigore del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale noto come Artificial Intelligence Act (c.d. IA Act), si propone di disciplinare e di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell’intelligenza artificiale, in linea con i principi etici e i valori fondamentali della persona umana.
Il Disegno di legge sull’intelligenza artificiale, composto da 6 capi e 26 articoli, dedica particolare attenzione ad alcuni settori chiave, tra cui la sanità, il lavoro, le professioni intellettuali ed il contesto giudiziario.
In ambito sanitario, il DDL vieta l’uso discriminatorio di sistemi di IA nell’accesso alle prestazioni e impone la trasparenza ai pazienti sul loro utilizzo. I sistemi di IA sono, pertanto, considerati come un supporto per i professionisti sanitari.
Nel settore del lavoro sarà istituito un Osservatorio per monitorare l’impatto dell’IA sul mercato del lavoro e promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro; quest’ultimi saranno tenuti a informare i lavoratori sull’utilizzo di sistemi di IA.
Per quanto riguarda le professioni intellettuali, l’utilizzo dell’IA sarà consentito solo per attività accessorie e di supporto all’attività principale. Anche i professionisti dovranno informare i propri clienti sull’uso dei sistemi di IA in modo chiaro e comprensibile.
Nel contesto giudiziario, l’IA assume un ruolo di semplificazione del lavoro degli uffici e di supporto nella ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Anche in questo ambito, l’uomo resta al centro in quanto la decisione finale su questioni interpretative e giudiziarie spetterà sempre e comunque al magistrato.
Il disegno di legge, inoltre, istituisce una struttura di governance dedicata all’intelligenza artificiale, con compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) sono individuate come autorità nazionali per l’intelligenza artificiale ai fini dell’AI Act. L’AgID avrà il ruolo di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’IA, mentre l’ACN sarà responsabile della vigilanza sui sistemi e delle attività ispettive e sanzionatorie. Il Disegno di Legge sull’intelligenza artificiale, pur non prevedendo l’istituzione del Garante per la protezione dei dati personali come autorità di vigilanza specifica per l’IA, riconosce comunque il ruolo centrale di questa autorità nel tutelare i diritti e le libertà fondamentali in relazione all’utilizzo dei sistemi di IA.
Il DDL, infine, introduce misure per punire più severamente i reati commessi con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale. Verrà introdotta una specifica aggravante per l’uso di sistemi di IA che possano aggravare le conseguenze di un reato. La diffusione illecita di contenuti generati o manipolati dall’IA per indurre in inganno sulla loro genuinità (come i deepfake) sarà punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e da uno a cinque anni se causa un danno ingiusto. Saranno inoltre introdotte circostanze aggravanti specifiche per reati in cui l’uso dell’IA avrà un’elevata capacità di propagazione dell’offesa.