1. Decreto Salva-casa approvato alla Camera: tutte le principali novità
2 Via libera definitivo al Ddl Nordio – Abrogato l’abuso d’ufficio
3 Nuovo ampliamento del catalogo 231: il nuovo reato-presupposto di “Estorsione informatica” e introduzione delle ipotesi di Phishing tra le condotte che integrano il nuovo reato-presupposto
4 CNDCEC e Fondazione Nazionale Commercialisti: Nuovo Documento di Ricerca “Modello 231 e fattori ESG: l’importanza di una virtuosa connessione”
Decreto Salva-casa approvato alla Camera: tutte le principali novità
Lo scorso 18 Luglio è stato approvato con emendamenti il testo del Decreto n. 69/2024 (c.d. Decreto Salva Casa), ottenendo il via libera della Camera.
Tra i punti principali della norma si segnalano:
- l’estensione del perimetro della sanatoria, applicabile ora anche alle variazioni essenziali (ossia, quelle “variazioni” che costituiscono modificazioni quali-quantitative rilevanti rispetto al progetto originario, tali da risultare incompatibili rispetto ai parametri indicati dall’ 32 del D.P.R. n. 380/2001) e non più solamente alle difformità parziali. A seguito di tale ampliamento, la sanatoria può dunque essere applicata anche a casistiche precedentemente escluse, tra le quali gli aumenti di cubatura non autorizzati e le varianti ante 1977.
- Il superamento del vincolo della doppia conformità (ossia, affinché un’opera sia sanabile, la stessa dovrebbe essere conforme sia alla normativa vigente alla data di presentazione della pratica edilizia in sanatoria, sia alla normativa vigente nel momento in cui si è verificato l’abuso edilizio) e la previsione di sanzioni in misura ridotta rispetto a quelle precedentemente previste;
- la riduzione dei requisiti di abitabilità per i sottotetti e micro-appartamenti. I sottotetti potranno essere trasformati in abitazioni anche se non rispettano le distanze minime dagli edifici e dai confini, a condizione che siano comunque rispettate le altezze massime e che non vengano modificate le superfici. Per quanto riguarda i micro-appartamenti, i requisiti minimi di superficie e altezza sono stati modificati per consentire la loro abitabilità. In particolare, per una persona è prevista una superficie minima di 20 mq (contro i 28 mq precedenti), mentre per due persone la superficie minima sale a 28 mq (contro i 38 mq precedenti). L’altezza interna minima scende invece da 2,70 metri a 2,40 metri.
- maggiore tolleranza nella valutazione delle difformità rispetto al progetto presentato in termini di estensione delle superfici e il possibile recupero dei sottotetti anche nei casi di mancato rispetto delle distanze minime, oltre che la possibilità di prorogare sino a 240 giorni la demolizione degli edifici abusivi nei casi che coinvolgano un soggetto fragile.
Altre modifiche di rilievo in sede di conversione del decreto-legge riguardano:
- lo “stato legittimo”: ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano né le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio né le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso; pertanto, se ci sono abusi nel condominio si potrà comunque procedere con i lavori di riqualificazione in un singolo appartamento e viceversa;
- la generale ammissibilità del mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare, con o senza opere, tranne che per i piani terra e i seminterrati, per i quali il cambio di destinazione d’uso è demandato alla pianificazione regionale e agli strumenti urbanistici comunali.
- l’estensione dei termini consentiti per la rimozione degli abusi, a seguito di ingiunzione da parte del Comune, passa da 3 a 8 mesi;
l’inclusione negli interventi di edilizia libera anche dei porticati e delle tende bioclimatiche
Inoltre, Infine, porticati e tende bioclimatiche entreranno negli interventi di edilizia libera.
Si attende ora l’esame del Senato per la definitiva approvazione e conversione in legge entro il termine del 28 Luglio p.v.
Il presente articolo è stato redatto con la collaborazione degli Architetti Urbanistici 2010 (https://www.facebook.com/ArchitettiUrbanisti2010)
Via libera definitivo al Ddl Nordio – Abrogato l’abuso d’ufficio
La Camera dei Deputati, nella mattinata del 10 Luglio 2024, ha approvato in via definitiva il DDL Nordio.
La legge introdotta:
- abroga il reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.;
- modifica la disciplina del reato di traffico di influenze illecite, di cui all’art. 346-bis c.p, disponendo che per integrare il reato le relazioni tra mediatore e pubblico ufficiale debbano essere effettivamente esistenti ed utilizzate e non meramente asserite e/o vantate nonché prevedere norme di riforma delle intercettazioni ma anche la collegialità nelle decisioni sull’applicazione della custodia in carcere e limiti al potere di appellare del PM per determinati reati.
- rafforza la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni verso il difensore, estendendo il divieto di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria a qualsiasi forma di comunicazione intercorrente tra l’imputato ed il proprio difensore, e disponendo l’interruzione di eventuali operazioni di intercettazione, quando risulta che la conversazione sia riferibile alla comunicazione tra imputato e difensore;
- introduce, a tutela dei terzi estranei al procedimento, il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest’ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento; nonché, il divieto di rilasciare copia delle stesse quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, oltre che l’obbligo di espungere dai verbali di trascrizione delle intercettazioni qualsiasi espressione che possa consentire un’identificazione anche indiretta dei terzi estranei al procedimento. Infine, introduce l’obbligo per il Pubblico Ministero di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti;
- rafforza la tutela dei diritti della persona del soggetto indagato, introducendo, ai fini dell’applicabilità di una misura cautelare, l’obbligo di interrogatorio preventivo, documentato integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica; nonché, rimettendo alla decisione del giudice in forma collegiale l’applicazione della custodia in carcere o di una misura di sicurezza detentiva durante la fase delle indagini preliminari;
- con riferimento ai reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. – per i quali l’azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica – l’esclusione del potere del Pubblico Ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;
- rimette alla competenza del giudice in forma collegiale l’adozione dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari, al fine di valorizzare il carattere di extrema ratio della misura restrittiva in carcere.
Si segnala inoltre la previsione di un incremento dell’organico di 250 Magistrati da destinare alle funzioni giudicanti al fine di far fronte alle necessità organizzative connesse all’incompatibilità dei giudici in fase di indagine preliminare rispetto alle successive fasi del processo.
Per consentire le necessarie assunzioni, l’entrata in vigore di tale ultima previsione è stata differita di due anni.
Nuovo ampliamento del catalogo 231: il nuovo reato-presupposto di “Estorsione informatica” e introduzione delle ipotesi di Phishing tra le condotte che integrano il nuovo reato-presupposto.
La legge n. 90 del 2024, entrata in vigore lo scorso 17 luglio, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” ha introdotto sensibili modifiche al Codice penale e al Decreto legislativo 231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, con l’obiettivo di arginare l’esponenziale aumento di crimini informatici e, nello specifico, gli attacchi informatici aventi scopo estorsivo.
In particolare, è stato introdotto al comma 3 dell’art. 629, c.p. il nuovo reato di “estorsione informatica” che fa scattare la responsabilità amministrativa dell’ente, se commesso nel suo interesse e/o a suo vantaggio, con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (così come previsto dal nuovo comma 1-bis, art. 24-bis, D.lgs. 231/2001) e che punisce – come autonomo reato che assorbe in sé le altre condotte penalmente rilevanti – , l’estorsione perpetrata attraverso le condotte che integrano le fattispecie dei reati informatici di:
- accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis, c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.);
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies, c.p.), generalmente ricondotto alle ipotesi di phishing; condotta questa ora rilevante anche ai sensi del Decreto 231, se strumentale alla commissione dell’estorsione informatica.
CNDCEC e Fondazione Nazionale Commercialisti: Nuovo Documento di Ricerca “Modello 231 e fattori ESG: l’importanza di una virtuosa connessione”.
Segnaliamo la recente pubblicazione, il 12 luglio 2024, del Documento di Ricerca del a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale Commercialisti “Modello 231 e fattori ESG: l’importanza di una virtuosa connessione”.
L’approfondimento di ricerca, dopo aver passato in rassegna i punti nodali della disciplina 231, pone l’accento sulle molteplici connessioni esistenti tra la disciplina 231 e le questioni di sostenibilità, evidenziando come il modello di organizzazione, gestione e controllo implementato svolga un importante ruolo non solo in ottica di mitigazione del rischio-reato ma anche e soprattutto “un prezioso strumento … per una più efficiente organizzazione e governo dei processi aziendali … che può giovare all’impresa che intenda perseguire obiettivi di sostenibilità”.
In particolare, lo studio pone l’attenzione su:
- la Governance, da intendersi quale “insieme di principi, policy e procedure per la gestione e il governo dell’impresa”, elemento imprescindibile e precondizione essenziale per la continuità di impresa;
- nuovi rischio-reato emergenti a seguito del progressivo consolidarsi di una vera e propria Compliance ESG, anche a seguito della recente Direttiva europea n. 2464/2022, “Corporate Sustainability Reporting Directive -CSRD” in tema di sostenibilità;
- sulle possibilità di valorizzare le opportunità che offre la digitalizzazione in termini gestionali-operativi e in ottica di “facile reperibilità” e “concreta fruibilità” delle informazioni comunicate;
- infine, anche in risposta alle richieste informative ESG provenienti dal mondo degli Istituti di credito e per la concessione dello stesso, evidenzia l’opportunità di una “separata indicazione di dati relativi alla sostenibilità … su voci di conto specifiche, … nell’ambito del bilancio di esercizio”.