Newsletter Studio Adotti – Febbraio 2024

1.  ChatGPT e la contestazione del Garante per la protezione dei dati personali

2. In vigore la legge sull’oblio oncologico


ChatGPT e la contestazione del Garante per la protezione dei dati personali

Il 29 Gennaio 2024, il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha notificato a OpenAI un atto di contestazione per il trattamento dei dati personali effettuato attraverso il servizio ChatGPT. L’atto di contestazione è l’atto conclusivo di un’istruttoria avviata dal Garante nel Marzo 2023, a seguito di un esposto presentato da un’associazione di consumatori.

ChatGPT è un chatbot di intelligenza artificiale (IA) sviluppato da OpenAI, la cui capacità di simulare ed elaborare conversazioni umane ha destato grande interesse ma ha anche sollevato numerose preoccupazioni in materia di Data Protection.

Le contestazioni mosse dal Garante si concentrano su diversi punti.

Innanzitutto, OpenAI non fornirebbe agli utenti informazioni sufficienti e trasparenti su come i loro dati personali sarebbero utilizzati e su quale sia la base giuridica che legittima il trattamento. In particolare, il Garante ha contestato l’utilizzo del consenso come base giuridica per il trattamento dei dati di profilazione, ritenendo che tale consenso non sia sufficientemente libero e specifico. Inoltre, il Garante ha contestato anche il fatto che OpenAI raccolga dati personali degli utenti, come il loro indirizzo IP e il loro numero di telefono, senza il loro consenso.

Pertanto, il Garante ha rilevato che OpenAI non informerebbe adeguatamente gli utenti sulle modalità di raccolta e di utilizzo dei loro dati personali e che questa non abbia adottato misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali degli utenti da accessi non autorizzati, violazioni o perdite nonché il fatto che OpenAI effettuerebbe la profilazione degli utenti senza il loro consenso basandosi su dati personali come le loro ricerche online e le loro interazioni con il servizio ChatGPT.

In risposta alle contestazioni del Garante che contestualmente aveva disposto, con provvedimento del 30 Marzo 2023, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani, OpenAI ha assunto alcuni impegni tra le quali:

  • fornire agli utenti informazioni più complete e trasparenti su come i loro dati personali vengono utilizzati e su quale sia la base giuridica che legittima il trattamento;
  • ottenere il consenso degli utenti prima di raccogliere i loro dati personali;
  • adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali degli utenti;
  • sospendere la profilazione degli utenti italiani fino a quando non avrà ottenuto il loro consenso.

Il Garante ha accolto parzialmente gli impegni presi da OpenAI ed  il 28 Aprile 2023 ha disposto la sospensione del provvedimento di blocco di ChatGPT in Italia, in attesa che OpenAI adempisse agli impegni presi, e l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di OpenAI per le violazioni contestate.

La vicenda di ChatGPT è un esempio di come la privacy si confermi una questione centrale nell’era dell’intelligenza artificiale. Le autorità competenti stanno vigilando affinché le tecnologie AI rispettino i diritti degli utenti e la conformità al GDPR è un requisito fondamentale per lo sviluppo e l’utilizzo di tali tecnologie.


In vigore la legge sull’oblio oncologico

La Legge del 7 dicembre 2023 n.193 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche“, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2023, ha introdotto il c.d. diritto all’oblio oncologico.

Si tratta del diritto delle persone guarite da una patologia oncologica, dopo un periodo di tempo stabilito dalla legge, di non essere più tenute a fornire informazioni né a subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

Pertanto, tali soggetti non sono tenuti a fornire tali informazioni ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell’ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche solo tra privati.

Le informazioni sulla pregressa condizione patologica non possono, di conseguenza, essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.

Occorre precisare che la c.d. Legge sull’oblio oncologico, composta da 5 articoli, si applica non solo ai contratti bancari, finanziari, di investimento e assicurativi ma si estende anche ai contratti di lavoro, al fine di evitare le potenziali discriminazioni, e si estende fino a ricomprendere anche tutti rapporti in materia di affidamento ed adozioni.

In ordine al periodo di tempo per l’esercizio del diritto la predetta Legge stabilisce che coloro i quali abbiano avuto un tumore solido (definibile come una massa compatta di tessuto che cresce, differenziandosi dal tumore liquido costituito da cellule in sospensione) in età pediatrica, dopo 5 anni dal termine delle cure, e le persone che abbiano avuto un tumore solido in età adulta, dopo 10 anni dal termine delle cure, non siano più tenute a fornire informazioni né a subire indagini in merito alla propria malattia pregressa.

Tutti coloro che trattano e conservano dati personali relativi alla pregressa malattia di una persona guarita da un tumore, ad oggi, sono pertanto obbligati a cancellarli su richiesta dell’interessato.

La c.d. Legge sull’oblio oncologico è entrata in vigore il 2 gennaio 2024 ed Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali, è stato incaricato di emanare i decreti attuativi necessari per l’applicazione della summenzionata legge.

La predetta Legge sull’oblio oncologico rappresenta un importante strumento per contrastare le discriminazioni e tutelare i diritti delle persone guarite da un tumore.

 

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