Con il D.lgs. n. 149 del 10 Ottobre 2022 rubricato “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206”, sono state apportate modifiche rilevanti in tema di notificazioni civili, entrate in vigore per i procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023. Infatti, la modifica di maggior rilievo apportata alla Legge n. 53/1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) riguarda l’introduzione del nuovo art. 3 ter che rafforza l’obbligo, già previsto dall’art. 3 della medesima Legge, per gli Avvocati di eseguire le notificazioni degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato. L’obbligo di munirsi del domicilio digitale, come anticipato, è previsto per i Professionisti iscritti in albi o elenchi, per le Imprese e per le Pubbliche Amministrazioni.
Il domicilio digitale, in particolare, deve risultare dai Pubblici Elenchi (quali INI – PEC; REGINDE, Registro Imprese, Registro PP.AA. e indice IPA).
Premesso quanto sopra, proponiamo il seguente schema esemplificativo al fine di illustrare la procedura di notificazione in relazione alle seguenti categorie di soggetti.
Per i Professionisti e per le Imprese:
- la notifica a mezzo PEC si perfeziona (ESITO POSITIVO) ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3 della Legge n. 53/1994: per il soggetto notificante con la ricevuta di accettazione; per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna;
- la notifica non si perfeziona (ESITO NEGATIVO) quando:
- per causa imputabile al destinatario, segue la ricevuta di mancata consegna ovvero la notifica non risulta possibile (ad oggi non sono ancora state chiarite quale siano le cause che rendano impossibile la notifica). Il soggetto notificante esegue la notificazione mediante inserimento, a spese del richiedente, nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di cui al D.lgs. n. 14/2019 (ad oggi l’area web riservata non è stata ancora attivata e non esiste una definizione di cosa consiste la suddetta area), dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l’inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento;
- per causa non imputabile al destinatario, segue la ricevuta di mancata consegna ovvero la notifica risulta possibile, quest’ultima dovrà essere eseguita con le modalità ordinarie ai sensi dell’art. 3 ter L. n. 53/1994.
Le cause di imputabilità e non imputabilità del destinatario non sono state ancora codificate.
Per le Persone fisiche ed altri enti non iscritti in albi e registro imprese:
Per tale categoria di soggetti, il domicilio digitale è volontario ed elettivo (art. 3 bis D.lgs. n. 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale). Tuttavia, il soggetto che esegue la notificazione ha comunque l’obbligo di verifica dell’elezione di domicilio digitale nei pubblici elenchi (INAD – Indice Nazionale dei Domicili Digitali):
- se il destinatario non risulta iscritto nei pubblici elenchi e, quindi, non è in possesso di un domicilio digitale, la notifica deve eseguirsi con le modalità ordinarie di cui all’art. 3 ter L. n. 53/1994;
- se il destinatario risulta iscritto, la notifica deve eseguirsi obbligatoriamente via PEC. In questo ultimo caso:
- la notifica a mezzo PEC si perfeziona (ESITO POSITIVO): per il soggetto notificante con la ricevuta di accettazione; per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna;
- la notifica a mezzo PEC non si perfeziona (ESITO NEGATIVO): con la ricevuta di mancata consegna ovvero la notifica non risulta possibile (ad oggi non sono ancora state chiarite quale siano le cause che rendano impossibile la notifica) sia per causa imputabile al destinatario sia non (le cause di imputabilità e non imputabilità del destinatario non sono state ancora codificate), la notificazione dovrà eseguirsi con le modalità ordinarie di cui all’art. 3 ter L. n. 53/1994.
Per le Pubbliche Amministrazioni:
- la notifica a mezzo PEC si perfeziona (ESITO POSITIVO) ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3 della Legge n. 53/1994: per il soggetto notificante con la ricevuta di accettazione; per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna;
- la notifica non si perfeziona (ESITO NEGATIVO) quando:
- per causa imputabile al destinatario, segue la ricevuta di mancata consegna ovvero la notifica non risulta possibile. La notifica dovrà eseguirsi secondo le modalità ordinarie di cui all’art. 137 c.p.c.
- per causa non imputabile al destinatario, (ex art. 3 ter L. n. 53/1994), segue la ricevuta di mancata consegna ovvero la notifica non risulta possibile, quest’ultima dovrà essere eseguita con le modalità ordinarie di cui all’art. 3 ter L. n. 53/1994.
Anche per tale categoria le cause di imputabilità e non imputabilità del destinatario non sono state ancora codificate.