DIRITTO ALL’OBLIO E RIFORMA CARTABIA

Dal 1 Gennaio 2023 è entrata in vigore la riforma della giustizia “Cartabia” con importanti novità anche relative all’esercizio del diritto all’oblio (i.e. il diritto di non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca o che potrebbero essere rievocati in futuro).

In base a quanto riportato nell’emendamento trasfuso nell’articolo 1, comma 25, della Legge 134/2021 che, a sua volta, ha apportato modifiche al testo dell’articolo 64 ter delle “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”,  nei tre giorni successivi alla conclusione favorevole del processo (o del procedimento) penale, la persona (l’interessato) “nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione, può richiedere (alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento)  che sia preclusa l’indicizzazione (per gli articoli futuri) o che sia disposta la deindicizzazione (per gli articoli già pubblicati), sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 GDPR”.

Pertanto, secondo il riformato dettame normativo, nei casi sopra riportati, l’interessato, dopo aver ottenuto l’annotazione da parte della cancelleria competente, potrà chiedere al titolare del trattamento (una testata giornalistica ad esempio), la rimozione dei propri dati.

La notizia dell’indagine del procedimento o del processo resterà in rete e non verrà cancellata, tuttavia non potrà risalirsi a tale notizia digitando all’interno del motore di ricerca il nome dell’indagato/imputato neo assolto.

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