Movida notturna: il Comune è responsabile dei danni provocati ai residenti per gli schiamazzi notturni protratti oltre l’orario di chiusura dei locali.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14209 del 23 maggio u.s., ha stabilito che i residenti della via pubblica, possono agire contro il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della movida notturna prolungatasi oltre l’orario di chiusura dei locali.
La tutela del privato che lamenti la lesione del diritto alla salute ma anche del diritto alla vita familiare e della stessa proprietà, cagionata da immissioni intollerabili – nella specie acustiche – provenienti da un’area pubblica di cui l’Ente è proprietario, trova fondamento, anche nei confronti della P.A. nelle norme poste a presidio dei beni oggetto di tali diritti soggettivi.
Difatti, la P.A. è tenuta ad osservare le regole tecniche, i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, potendo, diversamente, essere condannata sia al risarcimento del danno patrimoniale che non patrimoniale (ex artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dai privati in conseguenza delle immissioni acustiche nocive che abbiano comportato la lesione dei già menzionati diritti, sia ad un facere finalizzato a ricondurre le stesse al di sotto della soglia di tollerabilità.

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