La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14209 del 23 maggio u.s., ha stabilito che i residenti della via pubblica, possono agire contro il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della movida notturna prolungatasi oltre l’orario di chiusura dei locali.
La tutela del privato che lamenti la lesione del diritto alla salute ma anche del diritto alla vita familiare e della stessa proprietà, cagionata da immissioni intollerabili – nella specie acustiche – provenienti da un’area pubblica di cui l’Ente è proprietario, trova fondamento, anche nei confronti della P.A. nelle norme poste a presidio dei beni oggetto di tali diritti soggettivi.
Difatti, la P.A. è tenuta ad osservare le regole tecniche, i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, potendo, diversamente, essere condannata sia al risarcimento del danno patrimoniale che non patrimoniale (ex artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dai privati in conseguenza delle immissioni acustiche nocive che abbiano comportato la lesione dei già menzionati diritti, sia ad un facere finalizzato a ricondurre le stesse al di sotto della soglia di tollerabilità.