Newsletter Studio Adotti – Marzo 2023

1. CENNI SULLA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

2. LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE

3. DIRETTIVA WHISTLEBLOWING: ITALIA DEFERITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA UE

 

CENNI SULLA RIFORMA DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il 16 Dicembre scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, uno schema di Decreto Legislativo con il quale si intende riformare il Codice dei Contratti Pubblici vigente (D.lgs n. 50/2016), in attuazione dell’art.1 Legge n. 78 del 21.06.2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. Molteplici sono le novità introdotte, fra le quali rientrano: la digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti; l’inserimento di un elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di Economia e Finanza (DEF); l’introduzione del c.d. “Appalto integrato” per cui il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; la reintroduzione del c.d. “general contractor” mediante il quale l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. Ulteriore novità introdotta riguarda i contratti al di sotto delle soglie di rilevanza europea, in particolare le previsioni inerenti ai contratti anzidetti si concentrano nella Parte I del Libro II del testo, fra gli articoli 48 e 55. Altre novità riguardano la disciplina del contenzioso e dei rimedi alternativi alle procedure giurisdizionali. È previsto che il nuovo Codice entrerà in vigore, per tutti i nuovi procedimenti, a decorrere dal 1 aprile 2023, mentre dal 1 luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (D.lgs. n. 50/2016), come anche l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

 

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Il D.lgs. n. 149/2022 ha introdotto una novità assoluta: il rinvio pregiudiziale interpretativo in Cassazione (istituto che richiama alla mente di chi scrive la ben nota previsione dell’ art. 267 del Trattato sul Funzionamento della UE ). Tale nuovo Istituto, disciplinato dall’art. 363 bis c.p.c., sorge con il marchio d’origine dello spirito acceleratorio e deflattivo fulcro della nuova Riforma del Codice di Procedura Civile ed introduce la possibilità per il Giudice di merito, chiamato a decidere una questione di diritto sulla quale esiste il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di Cassazione per la risoluzione del quesito posto. L’esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti riguardanti la questione sottoposta, la quale deve: essere esclusivamente di diritto; non essere stata ancora affrontata dalla Corte di Cassazione; essere di particolare importanza; presentare gravi difficoltà interpretative; essere suscettibile di porsi in numerose controversie. Ricevuta l’Ordinanza con la quale il Giudice sottopone la questione, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, entro novanta giorni, ove non rilevi l’inammissibilità della richiesta, assegna la questione alle Sezioni Unite o alla Sezione Semplice competente. Il rinvio pregiudiziale in Cassazione sospende il giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio ed il provvedimento emesso all’esito è vincolante nel procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione. Inoltre la pronuncia conserva i propri effetti, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.

 

DIRETTIVA WHISTLEBLOWING: ITALIA DEFERITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA UE

La questione del recepimento della nota Direttiva 2019/1937, nonostante l’intervento della Legge di Delegazione Europea n. 127/2022, a monte della non ancora intervenuta approvazione dello schema di D.Lgs. che avrebbe dovuto rendere effettiva la nuova disciplina, costa all’ Italia un deferimento alla Corte di Giustizia UE nel quadro di una “procedura di infrazione”. Infatti la Commissione Europea, in data 15 Febbraio scorso, ha deciso di deferire, oltre all’ Italia, la Cechia, la Germania, l’Estonia, la Spagna, il Lussemburgo, l’Ungheria e la Polonia, alla Corte di Giustizia per il mancato recepimento e l’omessa notifica delle misure nazionali di recepimento della Direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d Direttiva sulla protezione dei “whistleblowers”). Nel comunicato stampa della Commissione del 15 Febbraio si legge quanto segue : “Nel gennaio 2022 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 24 Stati membri che non avevano recepito pienamente la direttiva e non avevano informato la Commissione delle misure di recepimento entro il termine stabilito. La Commissione ha inoltre inviato pareri motivati a 15 Stati membri nel luglio 2022 e a quattro Stati membri nel settembre 2022 per non aver comunicato misure che dessero piena attuazione alla direttiva. Poiché le risposte di 8 Stati membri ai pareri motivati della Commissione non erano soddisfacenti, la Commissione ha deciso di deferire tali Stati membri alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.”

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