Newsletter Studio Adotti – Novembre 2022

1. Registrazioni da parte del dipendente sul luogo di lavoro: riservatezza delle comunicazioni vs diritto di difesa

2. L’esenzione IMU per le coppie sposate, le unioni civili ed i conviventi di fatto

3. Cassazione: la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione del rapporto

4. D. Lgs. 231/01: due importanti Sentenze

 

Registrazioni da parte del dipendente sul luogo di lavoro: riservatezza delle comunicazioni vs diritto di difesa
Il 29 settembre scorso, la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha pubblicato la Sentenza 28398/22. Tale statuizione ha ammesso la possibilità per i lavoratori dipendenti, di registrare le conversazioni all’interno del luogo di lavoro per tutelare la propria posizione. Nei casi di specie, non può dunque essere punito con una sanzione disciplinare, un lavoratore che mentre parla con il datore di lavoro o con un collega utilizza un supporto tecnico per registrare i discorsi, a patto che l’utilizzo del file non vada oltre le finalità della tesi difensiva e, dunque, le necessità del legittimo esercizio di un diritto. Non servirà dunque il consenso dell’interessato (il datore di lavoro od il collega, ignaro della registrazione in corso) quando il trattamento dei dati serve a precostituirsi un mezzo di prova, per in tempo strettamente necessario. La Suprema Corte infatti, raccomanda un equilibrato bilanciamento tra la garanzia prevista per la riservatezza delle comunicazioni e il diritto di difesa.

L’esenzione IMU per le coppie sposate, le unioni civili ed i conviventi di fatto

Il 13 ottobre scorso, la Corte Costituzionale con Sentenza n.209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina in materia di abitazione principale di cui al previgente art.13 comma 2 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, nonché di quella attualmente in vigore, dell’art.1 comma 741 lett) b. della L.160/2019. Tale disposizione prevede che nel caso in cui i componenti di un nucleo familiare (di coppie coniugate o legate in unione civile) avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si sarebbero applicate ad un solo immobile. Grazie a tale recentissima Pronuncia, Il Legislatore è tenuto ad assicurare il medesimo trattamento alle coppie sposate, a quelle che hanno costituito un’unione civile ed a chi ha scelto un rapporto di convivenza. Per la Consulta infatti, non è ammissibile che le coppie che hanno deciso di formalizzare il loro rapporto siano penalizzate e non possano fruire due volte dell’esenzione dal pagamento dell’imposta municipale, qualora abbiano fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi, così come già avviene per i conviventi di fatto.

Cassazione: la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione del rapporto

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 26246/2022, pubblicata il 6 settembre scorso, è intervenuta stabilendo che in materia di contratti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito delle imprese private, la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro, anche per quei rapporti in cui trova applicazione l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Nel periodo antecedente all’intervenuta Pronuncia, per i dipendenti di imprese con più di 15 lavoratori, la prescrizione decorreva di mese in mese durante lo svolgimento del rapporto, mentre, per chi prestava attività lavorativa presso imprese che occupavano sino a 15 dipendenti, la prescrizione decorreva dopo il licenziamento o le dimissioni. Con la Sentenza in commento, la Cassazione ha affermato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Fornero n. 92/2012 e con l’introduzione del regime previsto dal D.Lgs 23/2015 (cd. Jobs Act), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, non è più assistito da un regime di stabilità: regime in presenza del quale l’art. 2948 n. 4 c.c. consente il decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro. Ne consegue che il termine di prescrizione di tutti i diritti non ancora prescritti al momento della entrata in vigore della L. 92/2012 (18 luglio 2012), sia per le imprese con meno che con più di 15 dipendenti, deve iniziare a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.

D. Lgs. 231/01: due importanti Sentenze

Si segnalano, infine, le recentissime Sentenze con le quali la Suprema Corte è intervenuta a dirimere due delicate questioni inerenti, l’una all’ applicabilità dell’ istituto della “messa alla prova “ all’ ente (cfr. Cass. Pen. Sez. Unite, ud. 27.10.22) e l’ altra alla figura dell’ “apicale”, per come individuata nel D. Lgs. 231/01 (cfr. Cass. Pen. Sez. IV del 21.9.22 n. 34943). Avendo risolto negativamente la prima delle due questioni sopra evidenziate (con riferimento all’ applicabilità dell’ art. 168-bis C.P. all’ ente) la S.C. – nel valutare la correttezza dell’ equiparazione fra “apicale” e soggetto dotato di “deleghe”, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (T.U. in materia di salute e sicurezza) – ha anche (con la seconda Sentenza citata) stabilito che :” … Il principale vizio della sentenza impugnata è pertanto quello di avere operato una sorta di equiparazione tra “il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza” ed il riconoscimento di una veste apicale, secondo la previsione dell’art. 5 lett. a) d. lgs. 231/01; laddove la piena autonomia di decisione costituisce il presupposto di operatività della delega di funzioni in materia di prevenzione sul lavoro, ma non implica il riconoscimento di poteri di amministrazione, di gestione e di rappresentanza che coinvolgono l’ente nel suo complesso ovvero una articolazione organizzativa dello stesso”.

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