Newsletter Studio Adotti – Marzo 2022

1. La Commissione europea per un progresso tecnologico sostenibile: la regolamentazione del lavoro nelle piattaforme di lavoro digitale
2. La Proposta di un nuovo inquadramento normativo europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI)
3. Il Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione di criptovalute e wallet

1. La Commissione europea per un progresso tecnologico sostenibile: la regolamentazione del lavoro nelle piattaforme digitali
La Commissione Europa, con la Proposta di Direttiva del 9.12.2021 (COM (2021) 761 final), per la quale si è appena concluso il periodo previsto per l’invio dei “commenti”, è intervenuta rispetto al significativo tema delle piattaforme di lavoro digitale che hanno sede all’interno dell’Unione, al fine di tutelare maggiormente quanti vi operano, attraverso il riconoscimento dei loro diritti e delle condizioni di parità di trattamento.
Nell’ambito del nuovo pacchetto normativo ove si manifestano delle significative interconnessioni, fra le altre, con il noto Regolamento UE – GDPR (2016/679), la Commissione propone:
una comunicazione che definisca l’approccio e le misure dell’UE al fine di mettere le basi per preparare delle future norme globali per un lavoro di alta qualità mediante piattaforme digitali;
una proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro mediante le piattaforme digitali, che comprenda misure volte a determinare correttamente la situazione occupazionale delle persone e nuovi diritti per i lavoratori subordinati e autonomi per quanto riguarda la gestione algoritmica. La direttiva aumenta la trasparenza nell’uso degli algoritmi da parte delle piattaforme di lavoro digitali, garantisce il monitoraggio del rispetto delle condizioni di lavoro e conferisce il diritto di contestare le decisioni automatizzate. Questi nuovi diritti saranno concessi sia ai lavoratori subordinati sia ai lavoratori autonomi;
un progetto di orientamenti rivolto a coloro che lavorano in autonomia, senza dipendenti. Lo stesso mira a garantire la certezza del diritto e a far sì che il diritto dell’UE in materia di concorrenza, non ostacoli gli sforzi di quei lavoratori autonomi individuali che cercano di migliorare le condizioni di lavoro collettive, compresa la retribuzione, nei casi in cui questi si trovino in una posizione relativamente debole, ad esempio qualora vi sia un significativo squilibrio nel potere contrattuale.
La Proposta di Direttiva della Commissione relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro mediante le piattaforme digitali sarà discussa dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Una volta adottata, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le disposizioni della futura Direttiva nella legislazione nazionale.

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2. La Proposta di un nuovo inquadramento normativo europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI)
Anche in relazione alla tematica del lavoro tramite piattaforme digitali è importante ricordare che, il 21 Aprile 2021, la Commissione UE ha pubblicato l’ attesa Proposta di “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme armonizzate in materia di intelligenza artificiale e che modifica alcuni atti legislativi dell’Unione“. In tale contesto la Commissione ha presentato il quadro normativo proposto sull’intelligenza artificiale, con i seguenti obiettivi specifici:”
assicurare che i sistemi di IA immessi sul mercato dell’Unione e utilizzati siano sicuri e rispettino la normativa vigente in materia di diritti fondamentali e i valori dell’Unione;
assicurare la certezza del diritto per facilitare gli investimenti e l’innovazione nell’intelligenza artificiale;
migliorare la governance e l’applicazione effettiva della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e requisiti di sicurezza applicabili ai sistemi di IA;
facilitare lo sviluppo di un mercato unico per applicazioni di IA lecite, sicure e affidabili nonché prevenire la frammentazione del mercato.”
Avendo molteplici punti in comune con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e con altri temi all’attenzione delle Istituzioni europee e non solo (cfr. la Proposta di Direttiva sul lavoro mediante piattaforme digitali, di cui sopra), il Regolamento classifica i prodotti che utilizzano completamente o parzialmente il software AI in base al rischio di impatto negativo su diritti fondamentali, come la dignità umana, la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, il diritto alla non discriminazione, la protezione dei dati ed, in particolare, la salute e la sicurezza. Più il prodotto è suscettibile di mettere in pericolo questi diritti, più severe sono le misure adottate per eliminare o mitigare l’impatto negativo sugli stessi, fino a vietare quei prodotti che sono completamente incompatibili con le tutele fondamentali. In un sistema globalizzato di commercializzazione di beni e servizi immateriali e non necessariamente localizzato in un territorio, questa Proposta ha come obiettivo quello di stabilire regole che coprano non solo l’accesso al mercato dell’UE ma altresì, la tutela dei dati degli utenti e dei consumatori.

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3. Il Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione di criptovalute ed e- wallet
Gli obblighi dichiarativi relativi alle criptovalute (il cui fenomeno è ormai oggetto di attenzione ed approfondimento, anche sotto un profilo regolamentare) sono stati oggetto di una risposta ad un interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, il 24 novembre 2021. L’Agenzia ha chiarito che le criptovalute, – in presenza di particolari condizioni – devono essere riportate nel rigo RW della dichiarazione annuale dei redditi, il quale comprende le“altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”. Al contrario, tali “monete virtuali” non soggiacciono al pagamento dell’imposta sui redditi finanziari esteri (c.d. IVAFE).
Con riferimento ai c.d. wallet, l’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del Testo Unico delle Imposte, le cessioni a termine di valute virtuali (transazioni non immediate in cui si scambiano valute differenti e dove si stabiliscono le condizioni di scambio) rilevano sempre fiscalmente. Lo stesso non può dirsi per le cessioni a pronti (scambio immediato della stessa valuta) le quali, in via generale, non danno origine a redditi imponibili, mancando la finalità speculativa. Sussiste tuttavia un’eccezione a quanto disposto in materia di cessioni a pronti, nei casi in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (c.d. wallet) per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, nel periodo d’imposta. Ai sensi di quest’ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso, e dunque è sottoposto al regime fiscale.

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