Questioni relative alle disposizioni del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza da Covid – 19

La lettura dell’art. 91 del D.L. “Cura Italia” pone alcune questioni interpretative ed applicative con riferimento all’inserimento del comma 6 bis all’art. 3 del D.L. del 23 Febbraio 2020 n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13 del 5 marzo 2020.

La nuova previsione del comma 6 bis recita testualmente quanto segue: “… Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

In primo luogo occorre ricordare che l’art. 1175 c.c. pone un preciso “paletto” laddove vincola il debitore ed il creditore al comportamento secondo correttezza.

L’art. 1218 c.c. prescrive, poi, che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta “…è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

L’art. 1218 citato richiama, inoltre, l’art. 1223 c.c. con riferimento al parametro relativo al risarcimento del danno stesso mentre gli artt. 1256 e 1258 c.c. regolano le fattispecie dell’impossibilità (definitiva e temporanea, sopravvenuta per causa non imputabile al debitore) e dell’impossibilità parziale, nell’ambito della Sezione V (del Libro IV del c.c., relativo alle obbligazioni).

Nel Titolo II del predetto Libro IV, con riferimento alle previsioni che regolano la materia contrattuale, l’art. 1375 ricorda che: “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”.

Gli artt. 1463, 1464 e 1467 c.c. si occupano, invece, dell’impossibilità sopravvenuta (totale e parziale, i primi due) e dell’eccessiva onerosità nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero, nei contratti con prestazioni ad esecuzione differita (l ‘ ultimo articolo citato).

Detto impianto generale, almeno sotto il profilo dell’applicazione della Legge italiana al contratto (unitamente alla puntuale revisione delle clausole contrattuali concretamente applicabili, in ogni caso) deve essere tenuto in considerazione rispetto alle previsioni del novellato comma 6 bis, introdotto dall’art. 91 del D.L.” Cura Italia”.

Peraltro, appare evidente che le circostanze emergenziali in atto si atteggiano quale fatto notorio e che quindi operano in termini generali le norme citate ed altre (i.e. clausole di forza maggiore solitamente presenti in alcune tipologie di contratti ) che possono attagliarsi a certe   specifiche situazioni.

E’ interessante notare come la previsione del comma 6 bis si lega ad una “causa di forza maggiore” attinente precisamente “al rispetto delle misure di contenimento”, tuttavia nel nostro ordinamento non esiste una definizione generale di “causa di forza maggiore”.

Quindi è  troppo presto per individuare una chiave interpretativa unica della precitata previsione ma appare plausibile ritenere che la “valutazione” alla quale la stessa rimanda sia appunto collegabile al caso concreto e comunque “al rispetto delle misure di contenimento” come fatto impeditivo del puntuale assolvimento delle proprie obbligazioni.

A tal riguardo la giurisprudenza si è espressa (cfr. Cass. Civ. sez. III, n. 16315 del 24.07.2007) con riferimento al contratto di viaggio vacanza “tutto compreso”, caratterizzato dalla combinazione di diverse tipologie di servizi (quali trasporto, alloggio ed altri servizi non accessori). La “finalità turistica” è l’interesse che il contratto stesso è volto a soddisfare, dunque la sua causa concreta,  ne consegue che la irrealizzabilità di tale finalità, per sopravvenuto evento non imputabile alle parti, determina, visto il venir meno dell’elemento funzionale dell’obbligazione costituito dall’interesse creditorio, l’estinzione del contratto per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, con esonero delle parti dalle rispettive obbligazioni.

In tal caso, per eventi che sorgono dopo la sottoscrizione del contratto e che sono in contrasto con la finalità di vacanza (ad es., una epidemia nel luogo di destinazione), sarebbe dunque possibile chiedere la risoluzione contrattuale.

Con la predetta Sentenza la Suprema Corte ha confermato la legittimità di una pronuncia di scioglimento del contratto di pacchetto turistico in ragione della circostanza che gli acquirenti del pacchetto, vista l’epidemia in atto nel luogo di destinazione, sviluppatasi successivamente all’acquisto del pacchetto, in accordo con l’agenzia di viaggi, avevano optato per una diversa destinazione.

L’epidemia Covid – 19, sulla base di quanto sopra, potrebbe dunque costituire una causa di forza maggiore che giustifica il  mancato e/o parziale  adempimento di un’ obbligazione ovvero, come ad esempio concretamente previsto per certe fattispecie  con riferimento all’ applicazione dell’ art. 1463 c.c.,  dal combinato disposto (nell’ ambito di alcuni settori) degli artt. 28 del D.L. 2 Marzo 2020 n. 9,  come richiamato ed integrato dal D.L. “Cura Italia” all’ art. 88.

Ritardi od omessi adempimenti andranno quindi valutati tenendo conto delle predette misure, anche alla luce del principio generale di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. e del principio di buona fede nell’ esecuzione del contratto, di cui all’art. 1375 c.c.

Da ultimo, appare interessante notare che con Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo u.s. il Ministero ha provveduto a fornire indicazioni alla Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, in merito alle “attestazioni camerali su dichiarazioni delle Imprese di sussistenza causa di forza maggiore per emergenza Covid-19”.

In particolare la Circolare si riferisce alle complessità derivanti: “..da clausole presenti in molti contratti di fornitura in essere con l’estero (le quali  N.D.R. ) comportano la necessità di produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore e far fronte all’inadempimento delle obbligazioni”.   

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