Il Disegno di Legge n. 428 in Commissione Giustizia e la (parziale) riforma dell’incompatibilità tra professione forense e lavoro subordinato

E’attualmente all’esame della Commissione Giustizia (A.C. 428) un disegno di legge che prevede l’abolizione dell’incompatibilità tra la professione forense ed il rapporto di lavoro subordinato (ma non in tutti i casi).

L’art. 1 del disegno di legge prevede l’inserimento, all’art. 19 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (riforma dell’Ordinamento Forense), del nuovo comma 3-bis che sancirebbe l’abolizione dell’incompatibilità “per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o subordinato in via esclusiva, presso lo studio di un altro avvocato, un’associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare”. Agli avvocati, quindi, verrebbero applicate le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dopo la procedura di stipula che coinvolgerà necessariamente le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nel caso in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili non dovessero contenere disposizioni in materia di compenso quest’ultimo sarà comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all’impegno temporale richiesto e alla retribuzione prevista con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoghe a quelle dell’avvocato.

Secondo l’art. 2 del ddl n. 428, infine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dovrà stabilire con propri decreti:

  • l’obbligo da parte della Cassa Forense di determinare gli importi e le modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, posta per almeno i due terzi a carico del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà compiere operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale.
  • i parametri in base ai quali considerare una monocommittenza come lavoro subordinato o come lavoro parasubordinato, ovvero come lavoro autonomo, utilizzando indicatori quali la durata temporale del rapporto, la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente, la partecipazione ai risultati economici dell’attività, la previsione e l’eventuale indennizzo di clausole di esclusività.

Il Disegno di Legge n. 428, quindi, non scioglie la vexata quaestio riguardante i c.d. “avvocati in house”, ovvero i giuristi collocati all’interno dell’impresa per i quali rimane (per ora) l’incompatibilità all’esercizio della professione forense di cui all’art. 18 lettera d) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

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