E’attualmente all’esame della Commissione Giustizia (A.C. 428) un disegno di legge che prevede l’abolizione dell’incompatibilità tra la professione forense ed il rapporto di lavoro subordinato (ma non in tutti i casi).
L’art. 1 del disegno di legge prevede l’inserimento, all’art. 19 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (riforma dell’Ordinamento Forense), del nuovo comma 3-bis che sancirebbe l’abolizione dell’incompatibilità “per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o subordinato in via esclusiva, presso lo studio di un altro avvocato, un’associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare”. Agli avvocati, quindi, verrebbero applicate le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dopo la procedura di stipula che coinvolgerà necessariamente le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Nel caso in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili non dovessero contenere disposizioni in materia di compenso quest’ultimo sarà comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all’impegno temporale richiesto e alla retribuzione prevista con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoghe a quelle dell’avvocato.
Secondo l’art. 2 del ddl n. 428, infine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dovrà stabilire con propri decreti:
- l’obbligo da parte della Cassa Forense di determinare gli importi e le modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, posta per almeno i due terzi a carico del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà compiere operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale.
- i parametri in base ai quali considerare una monocommittenza come lavoro subordinato o come lavoro parasubordinato, ovvero come lavoro autonomo, utilizzando indicatori quali la durata temporale del rapporto, la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente, la partecipazione ai risultati economici dell’attività, la previsione e l’eventuale indennizzo di clausole di esclusività.
Il Disegno di Legge n. 428, quindi, non scioglie la vexata quaestio riguardante i c.d. “avvocati in house”, ovvero i giuristi collocati all’interno dell’impresa per i quali rimane (per ora) l’incompatibilità all’esercizio della professione forense di cui all’art. 18 lettera d) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.