Con la seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, il Consiglio Nazionale Forense ha modificato gli articoli 20 e 27 comma 3 del Codice Deontologico Forense, pubblicato nella G.U. 13 aprile 2018, n. 86.Tali articoli, in particolare, normano la responsabilità disciplinare degli avvocati e i doveri di informazione alla parte assistita.
Secondo quanto indicato nella Relazione di accompagnamento alle modifiche del Codice Deontologico Forense, la modifica dell’art. 20, riguardante la responsabilità disciplinare, è stata opportuna per esplicitare in modo incontestabile, attraverso una diversa formulazione della norma, avente anche valore interpretativo, il principio della tipicità solo tendenziale del nuovo Codice. L’illecito realizzato dall’avvocato, dunque, anche quando non tipizzato da una specifica norma del Codice, è comunque disciplinato dalla legge professionale (L. 31 dicembre 2012 n. 247) e dallo stessoCodice Deontologico.
Si è integrato, inoltre, il terzo comma dell’art. 27 del Codice Deontologico, che prevede i doveri di informazioni dell’avvocato alla parte assistita,con l’espressa previsione secondo la quale anche la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita costituisce oggetto di un preciso dovere informativo da parte dell’avvocato, secondo quanto previsto del resto dall’art. 1, c. 7, del d.l. n. 132 del 2014 – convertito con modificazioni nella L. n. 162 del 2014 – con il quale è stata, appunto, introdotta la negoziazione assistita. Ciò anche in considerazione della particolare rilevanza di tale procedimento, nel quale il difensore assume un ruolo decisivo per il raggiungimento di una composizione stragiudiziale nell’interesse della parte assistita.
É infine importante sottolineare come, nella seduta amministrativa del 22 settembre 2017, il CNF aveva deliberato di modificare anche il comma 2 dell’art. 27, aggiungendo dopo il riferimento agli «oneri ipotizzabili» da comunicare all’assistito al momento del conferimento dell’incarico, il seguente dettato: «deve inoltre comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».Nella seduta successiva del 23 febbraio 2018, tuttavia, preso atto dell’esito delle procedure di consultazione di cui alla propria precedente delibera, il CNF ha optato per lasciare invariati i commi 1 e 2 dell’art. 27 del Codice, modificando il solo comma 3. La modifica del comma 2 dell’art. 27 del Codice avrebbe infatti vincolato gli avvocati a un dovere informativo nei confronti del cliente riguardante oneri e spese difficilmente prevedibili al momento del conferimento dell’incarico.