In questo numero:
- Il regime giuridico del recesso di uno Stato Membro ai sensi dell’ art. 50 del Trattato sull’ Unione Europea
Editoriale
IL REGIME GIURIDICO DEL RECESSO DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DELL’ ART. 50 DEL TRATTATO SULL’ UNIONE EUROPEA
L’esito del recentissimo Referendum sulla c.d. “Brexit” nel Regno Unito pone, per la prima volta, non solo all’attenzione degli studiosi ma nella pratica l’esigenza di esaminare il regime giuridico del “recesso” dall’ Unione Europea di uno Stato Membro. Tralasciando le questioni interpretative connesse al regime previgente al trattato di Lisbona e sussumibili nell’ ambito applicativo delle norme di diritto internazionale, è con l’ art. 50 del Trattato sull’Unione Europea, introdotto proprio attraverso il Trattato di Lisbona, che viene introdotta una specifica previsione che regola l’ipotesi di recesso.
L’art. 50 stabilisce che “Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, (il che pone il problema del recesso in quegli ordinamenti che manifestano un’ adesione “costituzionale” alla UE) di recedere dall’ Unione.”
Proceduralmente, ai sensi del secondo paragrafo dell’art. 50, l’intenzione di recedere deve essere notificata dallo Stato membro al Consiglio europeo, il quale Consiglio formula degli “orientamenti” connessi alla negoziazione tra l’Unione e lo Stato interessato di un accordo “volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione.”
L’accordo è negoziato conformemente alle previsioni dell’art. 218 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, il quale regola gli accordi tra l’unione ed i paesi terzi o le organizzazioni internazionali. L’accordo dovrà poi essere concluso dal Consiglio a nome dell’ Unione, il quale Consiglio delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.
Le norme dei Trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato nel momento dell’entrata in vigore dell’accordo ovvero, in assenza dello stesso, due anni dopo la notifica dell’intenzione di recedere; il termine anzidetto può essere prorogato d’intesa tra lo Stato membro ed il Consiglio Europeo.
I rappresentati dello Stato membro che siedono nel Consiglio Europeo o nel Consiglio non partecipano alle decisioni che riguardano lo Stato interessato (altrettanto non è specificato per i membri del Parlamento europeo), peraltro non è esclusa la possibilità, ai sensi del quinto paragrafo dell’art. 50 del TUE, per lo Stato interessato di chiedere di aderire nuovamente alla UE con la procedura dell’art. 49 del TUE medesimo.