In questo numero:
- Verso la trasposizione della Direttiva sul risarcimento dei danni per la violazione delle norme antitrust
- Il nuovo controllo a distanza dei lavoratori, a seguito dell’approvazione dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (Legge delega n. 183/2014)
Editoriale
VERSO LA TRASPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA SUL RISARCIMENTO DEI DANNI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTITRUST
A Luglio scorso è stata approvata la Legge di Delegazione Europea ( n. 114 del 9 Luglio 2015) che, fra le altre cose, contiene la delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il cui termine di trasposizione è comunque stabilito dalla stessa Direttiva entro il 27 Dicembre 2016).
La Direttiva costituisce un significativo passo avanti – di cui non dovrebbero solo essere avvertiti gli “addetti ai lavori” – nel percorso di rafforzamento delle procedure di c.d. “private enforcement” rispetto alle violazioni delle normative in materia di libera concorrenza, di cui presidi sono gli artt. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’ Unione Europea che regolano, in particolare, le materia relative alle “intese” (ovvero i meglio conosciuti “cartelli) e gli abusi di posizione dominante.
Procedure sempre più comuni e stringenti dovranno regolare i procedimenti relativi alla riparazione dei danni derivanti dalla violazione delle normative antitrust, con sempre minore spazio per una specificità di regole sostanziali e processuali nazionali che poteva essere sfruttata, magari, a proprio vantaggio, anche attraverso il fenomeno del cosiddetto “forum shopping”.
Significativo e potenzialmente preoccupante, soprattutto per i soggetti che dovessero trovarsi esposti, è il tema della c.d. “divulgazione delle prove” che – onde correggere l’ “asimmetria informativa” tra i soggetti che agiscono per ottenere il risarcimento dei danni e coloro che sono in possesso di informazioni utili ai fini della decisione (i diretti interessati o soggetti terzi che siano) – apre una vasta congerie di problemi in merito al trattamento ed alla gestione dei documenti aziendali.
Un altro aspetto significativo della Direttiva riguarda la previsione di meccanismi di responsabilità solidale in capo ai protagonisti di violazioni delle norme antitrust (si pensi al classico caso del “cartello” sui prezzi), meccanismi che prevedono eventuali esenzioni solo in limitati specifici casi. Infine è di evidente impatto la previsione di una vera e propria presunzione di danno per le violazioni consistenti in “cartelli” con l’onere della prova contraria in capo al presunto autore della violazione nonché l’ attribuzione del potere, ai giudici nazionali, di stimare l’ammontare del danno in caso d’ impossibilità od eccessiva difficoltà nella quantificazione del danno medesimo sulla base delle prove disponibili.
IL NUOVO CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI, A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DEL C.D. JOBS ACT (LEGGE DELEGA N. 183/2014)
Sono stati pubblicati il 23 settembre in Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi attuativi del c.d. Jobs Act (Legge delega n. 183/2014), già approvati lo scorso 4 settembre dal Consiglio dei Ministri. I decreti sono i seguenti:
- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, a norma dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183;
- Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Tra le novità introdotte, preme evidenziare in questa sede il provvedimento contenente le misure in materia di controllo a distanza dei lavoratori che è stato ampiamente dibattuto in occasione di tutto l’iter di approvazione.
All’articolo 23, primo comma, del decreto del 14 settembre 2015, n. 151 – “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/70) viene modificato secondo il seguente dettato: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Un elemento di novità che emerge dalla lettura del nuovo testo modificato dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/70) è l’assenza del divieto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori come invece prevedeva l’art. 4 comma 1 dello Statuto dei lavoratori; con la novella, infatti, viene solo circoscritto l’ambito entro cui il datore di lavoro potrà attivare sistemi che consentono un controllo a distanza dei lavoratori.
Al secondo comma dell’articolo 23 del decreto richiamato è stata confermata l’impostazione normativa che è stata oggetto di dibattiti e contestazioni, poiché viene stabilito che la disposizione di cui al comma primo, come sopra specificata, non si applica “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
Tra gli strumenti utilizzati dal lavoratore rientrano tutti i dispositivi elettronici (quali smartphone, tablet, schede sim, notebook etc..) che vengono forniti dal datore di lavoro per lo svolgimento delle attività lavorative.
In questo caso, ed è qui la rilevante novità, tutte le informazioni raccolte dal datore di lavoro “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto” dal Codice Privacy, ma senza alcuna previa necessità di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa.