Via libera definitivo dell’aula del Senato alla riforma della Corte dei Conti. Il Provvedimento è stato approvato con 93 voti favorevoli e apporta una serie di modifiche alla Legge n. 20 del 1994 (recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”) e al Codice della Giustizia Contabile.
Il Provvedimento introduce ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei Conti e di responsabilità per danno erariale, conferisce, inoltre, una delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei Conti nonché in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
Di seguito, nel dettaglio, le principali novità:
- Colpa grave limitata, responsabilità solo per dolo
Il cuore della riforma riguarda l’esclusione della responsabilità per colpa grave in una serie di fattispecie considerate “deflattive” del contenzioso.
In particolare, non risponde più per colpa grave chi conclude accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, ma anche chi definisce procedimenti di accertamento con adesione, accordi di mediazione, conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali in materia tributaria.
In tutti questi casi, la responsabilità contabile resta circoscritta ai soli fatti o alle omissioni commessi con dolo.
La riforma precisa inoltre che, quando la colpa grave è rilevante, essa deve consistere esclusivamente in una negligenza inescusabile, derivante da una grave violazione di Legge o da un evidente travisamento dei fatti.
- Organi collegiali e presunzione di buona fede
Altro passaggio chiave riguarda le deliberazioni degli Organi Collegiali: la responsabilità contabile viene imputata solo ai componenti che hanno espresso voto favorevole.
Per gli organi politici, invece, la buona fede è presunta fino a prova contraria, salvo i casi di dolo, quando gli atti adottati siano stati proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi e in assenza di pareri contrari formalizzati.
- Tetto ai risarcimenti e sanzioni ridotte
La riforma interviene anche sul c.d. potere riduttivo dei giudici contabili, rafforzandone l’applicazione proporzionale in base alle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie. Vengono ridotte le multe e le pene per gli illeciti amministrativi e, soprattutto, viene introdotto un tetto massimo al risarcimento: esclusi i casi di dolo, il funzionario pubblico non potrà essere condannato a risarcire più del 30% del danno presunto.
La nuova disciplina si applicherà anche ai procedimenti in corso non ancora definiti.
È inoltre prevista la possibilità di coperture assicurative per il danno erariale al fine di ridurre l’esposizione personale dei funzionari.
- Prescrizione breve
C’è anche una nuova regola sulla prescrizione: il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data del fatto. Questo vale anche se il danno è stato conosciuto successivamente, salvo il caso di occultamento doloso.
- PNRR sotto controllo e nuovi poteri consultivi
La riforma amplia il perimetro del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, includendo nuovi contratti di appalto e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento senza aggiudicazione legati all’attuazione del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC).
Alla Corte viene inoltre riconosciuta una più ampia competenza consultiva in materia di contabilità pubblica, con la possibilità di esprimere pareri anche su questioni connesse a interventi PNRR e PNC di valore non inferiore a un milione di euro.
- Delega al Governo e nuove responsabilità
Il testo delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei Conti per incrementarne l’efficienza, intervenendo anche sui rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici nei giudizi di responsabilità amministrativa.
Viene introdotta una sanzione pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti legati al PNRR e al PNC per sollecitare la conclusione degli iter amministrativi e si modifica la disciplina della responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato, estendendo anche a loro i principi e i limiti previsti per la responsabilità civile dei magistrati.
La ratio della riforma in esame sembra soddisfare non solo l’esigenza di migliorare il sistema delle funzioni, ma si fonda anche sulla “paura della firma del funzionario pubblico che affligge il funzionamento della pubblica amministrazione italiana”, come è indicato nella relazione che accompagna il Disegno di Legge.
Sostanzialmente le modifiche proposte potrebbero rispondere alla logica di creare esimenti relative alla responsabilità erariale a cui sono tenuti i funzionari pubblici che causano un danno alle risorse pubbliche, in caso di colpa grave e non hanno quindi sempre l’obiettivo di migliorare le loro funzioni.
Ebbene, la riforma segna dunque un cambio profondo nel rapporto tra Amministrazione e Corte dei Conti. Più spazio alla consulenza preventiva, confini più stretti per la responsabilità personale e maggiore prevedibilità delle conseguenze giuridiche sono gli elementi su cui punta il legislatore.
