Newsletter Studio Adotti – Dicembre 2024


DECRETO CORRETTIVO CARTABIA: IL NUOVO D.LGS. 31 OTTOBRE 2024 N. 164 IN VIGORE DAL 26 NOVEMBRE 2024

Con il nuovo Decreto Legislativo del 31 Ottobre 2024, n. 164 sono  entrate in vigore le nuove “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”.

Il “decreto correttivo”, come previsto, apporta numerose modifiche al Codice civile (art. 1), al Codice di procedura civile (art. 3), alle relative disposizioni di attuazione (artt. 2 e 4), al Codice penale (art. 5) e ad alcune leggi speciali (art. 6), in modo da rendere più chiare ed incisive le modifiche introdotte con la c.d. “Riforma Cartabia”.

Il testo del Decreto correttivo, in primo luogo, implementa la digitalizzazione nel processo, semplificando gli adempimenti per le parti coinvolte e le cancellerie.

Sono introdotte anche misure ulteriori di semplificazione della disciplina relativa alle notificazioni tramite posta elettronica certificata (PEC) nonché di revisione della sequenza di adempimenti a carico del giudice nella fase introduttiva del processo (verifiche preliminari).

Ulteriori modifiche procedurali si sostanziano:

  • nell’ampliamento dell’impiego del rito di cognizione semplificato;
  • nella semplificazione del recupero crediti tramite decreto ingiuntivo, con ammissione anche dell’uso delle fatture elettroniche;
  • nell’estensione, anche ai procedimenti già pendenti, della possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate.

Altre misure introdotte dal Decreto correttivo riguardano i pignoramenti, il titolo esecutivo digitale e la procura speciale in Cassazione nonché la pubblicazione delle sentenze e le comunicazioni di cancelleria, la citazione testi via PEC; sono state snellite, inoltre, le modalità di iscrizione all’elenco dei professionisti delegati alle vendite esecutive.

Le disposizioni del “decreto correttivo”, in forza dell’art. 7 comma primo, si applicano, ove non diversamente previsto ed in via generale, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023. In questo modo, le nuove misure vengono integrate con quelle del Decreto legislativo n. 149/2022, di cui rappresentano integrazioni, correzioni o riformulazioni.

Pertanto, gli atti già depositati alla data di efficacia del decreto seguiranno le vecchie norme, mentre le attività processuali successive, anche in procedimenti pendenti, saranno soggette alle nuove disposizioni.


PRODOTTI DIFETTOSI: LA NUOVA DIRETTIVA

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE, Serie L, del 18 novembre 2024, la Direttiva (UE) 2024/2853 del 23 ottobre 2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la Direttiva 85/374/CEE.

In sintesi, la Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi:

  • estende la definizione di “prodotto” ai file di fabbricazione digitale e al software; inoltre, le piattaforme online potranno essere ritenute responsabili di un prodotto difettoso venduto sulla loro piattaforma, come qualsiasi altro operatore economico;
  •  estende la responsabilità in caso di modifiche sul prodotto successive alla sua messa in commercio, non ad opera del produttore originale;
  • garantisce che una persona danneggiata che richiede un risarcimento davanti a un tribunale nazionale possa richiedere l’accesso ai mezzi di prova pertinenti a disposizione del produttore per poter dimostrare il proprio diritto;
  • estende la responsabilità per danno da prodotti difettosi alla società con sede nell’UE che importa il prodotto, o il rappresentante del produttore straniero con sede nell’UE;
  • alleggerisce l’onere della prova per il consumatore danneggiato: qualora si trovi di fronte a difficoltà eccessive per dimostrare la difettosità del prodotto o il nesso causale tra la sua difettosità e il danno, il Tribunale dello Stato membro potrà decidere che il ricorrente sia tenuto a dimostrare solo la probabilità che il prodotto sia difettoso o che la sua difettosità sia una probabile causa del danno.

La Direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri dovranno recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 9 dicembre 2026.


COSA CAMBIA CON IL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Il nuovo Codice della Strada 2024, approvato in via definitiva dal Senato, è ormai legge.

Il testo, articolato in 36 disposizioni, introduce importanti cambiamenti, focalizzandosi in particolare sulla guida in stato di alterazione da alcool o sostanze stupefacenti e sull’uso del cellulare durante la guida. Tra le principali novità figurano anche regole più stringenti per i monopattini e misure, come la sospensione della patente per chi abbandona animali sulla carreggiata.

Ecco nel dettaglio le principali modifiche:

  • sicuramente le grandi novità sono la stretta sull’utilizzo delle sostanze stupefacenti e dell’alcool alla guida. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro la multa va dai 573 ai 2.170 €, a cui si aggiunge la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se è invece compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro la multa dagli 800 ai 3.200 € a cui si aggiunge la sospensione della patente da 6 mesi a un anno e l’arresto fino a sei mesi. Se supera 1,5 grammi per litro, è previsto l’arresto da sei mesi a un anno e una multa da 1.500 a 6.000 €, mentre la patente viene sospesa da uno a due anni. Per tutti poi, è prevista una decurtazione di 10 punti della patente.
  • Per chi è recidivo e viene quindi trovato più volte alla guida in stato di ebrezza è previsto l’uso obbligatorio dell’alcolock, un etilometro integrato nell’auto che impedisce l’accensione del veicolo nel momento in cui il conducente ha un tasso alcolemico superiore allo zero. Questo dispositivo verrà installato e sarà obbligatorio in macchina in base a quello che viene deciso dal giudice. Non si può utilizzare nessun tipo di altre auto: sulla patente ci sarà un codice per cui la persona potrà guidare l’auto solo se con l’alcolock installato.
  • Si inaspriscono le pene anche per chi guida sotto l’effetto di stupefacenti. Chi risulta positivo al test, anche senza essere in uno stato di alterazione psico-fisica, sarà punito con la revoca e la sospensione della patente per tre anni.
  • Per chi utilizza cellulare e smartphone mentre è al volante è prevista – alla prima infrazione – una sospensione breve della patente dai 7 fino ai 15 giorni, con una decurtazione punti variabile. Se però si viene fermati una seconda volta, la sospensione andrà oltre al mese.
  • Per i monopattini scatta l’obbligo di targa, casco e assicurazione oltre che la necessità di luci adeguate. Sarà possibile circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h e viene ufficialmente vietato di viaggiare contro mano.
  • Ulteriore novità riguarda i motocicli con 125 di cilindrata che potranno viaggiare sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, così come anche i veicoli elettrici con una potenza di almeno 6 kW, purché alla guida ci siano solo conducenti maggiorenni.
  • Una delle modifiche introdotte prevede un aumento di un terzo della pena per chi viene sorpreso nell’atto di abbandonare animali sulla strada. Se il comportamento avviene mediante l’uso di un veicolo, la sanzione include la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Inoltre, l’abbandono di animali domestici sarà punito con le pene previste per l’omicidio stradale e per le lesioni stradali gravi e gravissime nel caso in cui l’incidente che determini la morte o le lesioni sia provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze.

L’entrata in vigore del nuovo Codice della strada sarà progressiva. Le disposizioni che non necessitano di decreti attuativi, come le sanzioni potenziate per l’uso del cellulare alla guida e per la guida in stato di ebbrezza, saranno operative 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che dovrebbe avvenire a metà dicembre. Per altre norme, invece, sarà necessario attendere tempi più lunghi.


LO SCHEMA DI NUOVE LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il 7 Novembre 2024 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha diffuso uno Schema di Linee Guida relativo ai canali interni implementati dalle imprese (pubbliche e private) per le segnalazioni whistleblowing, posto in pubblica consultazione fino al 9 dicembre 2024.

ANAC, in primo luogo, chiarisce che le segnalazioni devono poter essere effettuate in forma sia scritta che orale e che devono essere acquisite e gestite preferibilmente attraverso una piattaforma informatica. Sconsiglia il ricorso alla posta elettronica, in quanto ritenuto un mezzo di ricezione e gestione delle segnalazioni non adeguato a garantire gli standard di riservatezza richiesti dal Decreto n. 24/2023, suggerendo, in alternativa, di avvalersi della protocollazione riservata in doppia busta.

Quanto all’acquisizione delle segnalazioni in forma orale, ritiene modalità valide di ricezione delle segnalazioni sia l’acquisizione attraverso linee telefoniche dedicate, sia attraverso sistemi di messaggistica vocale, sia l’incontro diretto, per il caso il segnalante ne faccia richiesta.

L’acquisizione delle segnalazioni in forma orale deve comunque garantire la tracciabilità delle stesse, mediante l’uso di sistemi di registrazione, previo consenso del segnalante e/o la trascrizione della segnalazione sottoscritta e validata dal segnalante.

Ampia parte del draft delle nuove Linee Guida ANAC è dedicata alle interazioni tra le discipline whistleblowing e 231.

Al riguardo, ANAC evidenzia che per dare attuazione alla disciplina whistleblowing è necessario adeguare il Modello 231 alle prescrizioni in materia di whistleblowing e procedere al suo aggiornamento.

In particolare, ANAC sottolinea che l’adeguamento del Modello 231 è necessario con riferimento in particolare a tre profili:

  • la previsione di un canale di segnalazione interna;
  • l’inserimento di un espresso divieto di ritorsione nei confronti del whistleblower;
  • l’aggiornamento del sistema disciplinare prevedendo specifiche sanzioni disciplinari nei casi in cui si configurino gli illeciti sanzionati da ANAC.

In particolare, il riferimento è alla mancata istituzione del canale interno o all’adozione non conforme delle procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni che sono sanzionate da ANAC con sanzione amministrativa pecuniaria (da 10mila a 50 mila euro) e delle quali risponde l’organo di indirizzo dell’ente, in solido con i suoi componenti.

Quanto all’interazione tra le discipline whistleblowing e 231, L’ ANAC auspica una stretta sinergia e/o integrazione tra i sistemi di compliance.

Al riguardo, suggerisce di non tenere distinti il canale istituito ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 per le segnalazioni whistleblowing e quello per la ricezione dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, ma di organizzare un unico canale, razionalizzando i presidi e semplificando i processi.

L’ente, qualora lo ritenesse, potrà comunque mantenere distinti i due canali di segnalazione sulla base di motivate ragioni.

In ogni caso, qualora l’Odv non coincida con il gestore del canale interno di segnalazione whistleblowing, è necessario che quest’ultimo operi in sinergia con l’Organismo di Vigilanza.

Sul punto ANAC suggerisce alcune possibili forme di coordinamento:

  • la trasmissione di un flusso informativo verso l’Odv da parte del gestore delle segnalazioni whistleblowing ad evento o periodico;
  • il coinvolgimento dell’OdV nella trattazione di specifiche segnalazioni;
  • la definizione congiunta degli aspetti operativi per la gestione delle segnalazioni;
  • la notifica all’OdV, a procedimento istruttorio concluso, delle eventuali risultanze che possano evidenziare rischi e/o violazioni del Modello rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

In ogni caso, tra i compiti dell’Organismo di Vigilanza rientra anche la vigilanza sull’adozione dei canali di segnalazione interna e la loro compliance al D.Lgs.n. 24/2023 e il conseguente aggiornamento del Modello 231; nonché, la vigilanza sull’adozione e attuazione delle procedure interne in materia di whistleblowing.

Sul punto, ANAC sottolinea che dal mancato adeguamento del Modello 231 alla normativa whistleblowing possono derivare plurimi effetti negativi, tra i quali in particolare, l’impossibilità per il Modello 231 implementato di svolgere la sua funzione esimente; nonché, la legittimazione dei destinatari del Modello alla presentazione delle segnalazioni attraverso il canale esterno istituito presso ANAC.

Quanto alla gestione delle segnalazioni nell’ambito dei gruppi societari, per le piccole-medie imprese fino a 249 dipendenti, ANAC ritiene che il canale interno possa essere condiviso implementando un’infrastruttura unica, ma il punto di accesso alla stessa deve dare la possibilità di selezionare a quale delle società del gruppo far pervenire la segnalazione e quindi con ramificazione di sotto-canali autonomi.

Per quanto riguarda invece le aziende di grandi dimensioni invece la condivisione del canale interno di segnalazione non è consentita.

Particolare enfasi nel nuovo schema di  Linee Guida viene data ai requisiti che deve possedere il soggetto individuato come gestore delle segnalazioni whistleblowing,  che deve essere un soggetto specificamente formato, preferibilmente con buona conoscenza in campo giuridico, etico e  dell’integrità, con adeguata formazione in materia di whistleblowing e trattamento dei dati personali, che, inoltre,  abbia una adeguata conoscenza dell’organizzazione e del suo funzionamento e che si goda di buona reputazione e stima nell’organizzazione, se interno, o di credibilità per le pregresse esperienze maturate, se esterno.


IL RECEPIMENTO IN ITALIA DEL REGOLAMENTO MICAR

Il 14 settembre 2024 è entrato il vigore il D,lgs. n. 129/2024 che recepisce in Italia il Regolamento UE in materia di cripto-attività (c.d MICAR – Market in crypto asset regulation, Reg. UE n. 1114/2023) che ha l’obiettivo di regolamentare, l’offerta al pubblico, l’ammissione alla negoziazione e, più in generale, la prestazione di servizi connesse alle seguenti tre tipologie di cripto-attività:

  • gli asset-referenced token (c.d ART), ossia i token collegati ad attività che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento ad un altro valore e/o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
  • gli e-money token (c.d EMT), ossia i token che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una determinata valuta ufficiale;
  • gli other than, una categoria residuale che ricomprende token che non rientrano nell’ambito delle precedenti tipologie. Tra questi rientrano i c.d utility token che identificano le cripto-attività che mirano a fornire l’accesso ad un bene o ad un servizio prestato dall’emittente.

In particolare, per cripto-attività, deve intendersi, una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito[1]o una tecnologia analoga.

Tra i servizi connessi alle cripto-attività il MICAR comprende: la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti, la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; lo scambio di cripto-attività con fondi; lo scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; il collocamento di cripto-attività; la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; la prestazione di consulenza sulle cripto-attività; la prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività e la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti.

Si tratta, a titolo esemplificativo dei servizi offerti dagli exchange per la gestione della piattaforma di negoziazione per le cripto-attività; dai wallet provider per la gestione del portafoglio sulle cripto-attività; dalle piattaforme di trading.

Il MICAR, in particolare ha introdotto per tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività (c.d CASP – cripto-asset service provider l’obbligo di richiedere un’autorizzazione all’autorità individuata come competente all’interno dello Stato membro UE d’origine.

Ciò comporta che solo gli operatori autorizzati potranno legittimamente operare e che, a seguito dell’introduzione in Italia del MICAR, con il D.lsg. n. 129/2024 i prestatori di servizi in valuta virtuale (c.d VASP – virtual assets service providers) saranno tenuti a presentare un’istanza di autorizzazione alla CONSOB.

In particolare, l’art. 16, D.lgs. n. 129/2024 di recepimento del MICAR disciplina il procedimento di autorizzazione cui sono soggetti i prestatori di servizi di cripto-attività e definisce il ruolo svolto dalla autorità italiane individuate come competenti ai sensi dell’art. 3 del Decreto in commento (Consob e Banca d’Italia).

Coloro che rientrano in tale categoria può esercitare le proprie attività solo previa autorizzazione.

L’art. 3 del Decreto attuativo del MICAR, come anticipato, individua quali autorità competenti nazionali la Consob e Banca d’Italia alle quali viene affidata l’adozione di atti delegati e di regolamentazione attuativi del MICAR secondo diversi ambiti di intervento.

In particolare, Consob è individuata autorità competente per cripto-attività diverse da token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica ed è deputata alla prevenzione e agli abusi di mercato relativi alle cripto-attività.

Banca d’Italia è invece individuata autorità competente con riferimento ai token di moneta elettronica.

A Consob e Banca d’Italia sono inoltre assegnati, ai sensi dell’art. 4, D.lgs. n. 129/2024, poteri di indagine e vigilanza tra cui in particolare:

  • il potere di imporre a qualsiasi persona di fornire informazioni e documenti che le autorità competenti ritengono possano essere rilevanti per l’esercizio delle loro funzioni;
  • il potere di vietare la prestazione di servizi per le cripto-attività qualora abbiano accertato una violazione del MICAR (Regolamento UE n. 1114/2023);
  • il potere di rendere pubbliche, o di esigere che un prestatore di servizi per le cripto-attività renda pubbliche tutte le informazioni rilevanti che potrebbero influire sulla prestazione di servizi per le cripto-attività.

Altra novità rilevante introdotta con il D.lgs. n. 129/2024 è l’introduzione del reato di abusivismo nell’ambito del mercato delle cripto-attività che sanziona l’esercizio delle attività degli operatori del mercato senza il previo rilascio dell’autorizzazione richiesta dal MICAR.

In particolare la nuova fattispecie di reato punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2066 euro a 10329 euro, chiunque, in assenza dell’autorizzazione prevista dal MICAR:

  • offra al pubblico token collegati ad attività o ne chieda e ottenga l’ammissione alla negoziazione;
  • presti servizi per le cripto-attività secondo quanto previsto dal MICAR;
  • emetta token di moneta elettronica;
  • offra al pubblico token di moneta elettronica ovvero chieda e ottenga l’ammissione alla negoziazione.

Altre fattispecie di reato introdotte riguardano l’abuso di informazioni privilegiate; la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato che ai sensi dell’art. 34 del Decreto attuativo vengono inserite tra i reati-presupposto ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

In particolare, il citato articolo 34 prevede sanziona l’ente con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 mila a fino a euro 15 milioni ovvero fino al 15% del fatturato totale annuo quando le predette fattispecie di reato (di abuso di informazioni privilegiate; di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato) sono poste in essere da un apicale o sottoposto, nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Avendo riguardo al Decreto Whistleblowing, inoltre, il Decreto di attuazione del MICAR ne amplia il campo di applicazione includendo tra le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione anche quelle relative al Regolamento europeo del mercato delle cripto-attività.

[1] Si tratta della tecnologia di crittografia utilizzata in cui i dettagli delle transazioni sono conservati nel registro sotto forma di blocchi (c. tecnologia blockchain). Un blocco si collega al precedente blocco tramite un processo di convalida delle informazioni computerizzato.

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