1. PERMESSO DI COSTRUIRE: SI AL SILENZIO ASSENSO IN PRESENZA DI UN VINCOLO PAESAGGISTICO
2. DECRETO GIUSTIZIA: NUOVI REATI – PRESUPPOSTO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
3. ACCORDO UE SULL’ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT
PERMESSO DI COSTRUIRE: SI AL SILENZIO ASSENSO IN PRESENZA DI UN VINCOLO PAESAGGISTICO
Il silenzio assenso è uno dei modi per ottenere il permesso di costruire, l’altro è l’autorizzazione espressa, rilasciata dall’Ufficio tecnico comunale.
Il Consiglio di Stato nella recente Sentenza della Sezione IV, n. 9969 del 21.11.2023 che conferma la precedente pronuncia di primo grado del TAR Toscana (cfr. Sent. n. 72 del 24.01.2023), ha stabilito un importante principio in tema di formazione di silenzio – assenso, anche in presenza di un vincolo paesaggistico. Attualmente, non è possibile configurare l’istituto del silenzio – assenso in presenza di vincoli ambientali, idrogeologici, culturali e paesaggistici. Infatti, alla base dell’esclusione della possibilità di formazione del permesso di costruire per silenzio – assenso vi sarebbe la necessità, imposta dal Legislatore in tutte le ipotesi che dovessero riguardare un’area soggetta a uno dei vincoli predetti (cfr. art. 20, comma 8 del D.P.R. n. 380/2001 – Testo Unico Edilizia), di conclusione del procedimento attraverso un provvedimento espresso, a garanzia di una adeguata “consapevolezza” dell’Amministrazione nella determinazione da assumere.
Ebbene, ad oggi, la Sentenza sopra citata rappresenta una importante apertura della giurisprudenza in tema di formazione del silenzio – assenso sulla domanda di permesso di costruire – anche in caso di lavori su un immobile assoggettato a vincolo paesaggistico – sulla quale può “scattare” il silenzio – assenso anche qualora il privato abbia ottenuto previamente e allegato l’autorizzazione paesaggistica, nella quale si attestava la compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento.
Con tale Sentenza i Giudici di Palazzo Spada hanno, dunque, ritenuto che il diniego emesso dal Comune di attestazione della formazione del silenzio assenso, per il decorso dei termini del procedimento, in presenza della già ottenuta autorizzazione paesaggistica è illegittimo perché rappresenta una errata applicazione dell’art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001 in contrasto ai principi di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e di certezza delle posizioni giuridiche stabiliti dalla Legge 241/1990.
DECRETO GIUSTIZIA: NUOVI REATI – PRESUPPOSTO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
La legge n. 137/2023, Legge di conversione del Decreto Omnibus bis (o Decreto Giustizia) del 10 Agosto 2023, n. 105, recante le “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica Amministrazione”, ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
Tra le novità più significative, si segnala l’introduzione del delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e del delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) nel catalogo dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
Le due fattispecie, ora confluite nell’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001, rubricato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, vanno ad aggiungersi al novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
ACCORDO UE SULL’ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT
In data 9 Dicembre 2023 il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di Regolamento, presentata dalla Commissione Europea il 21 Aprile 2021, sulle norme armonizzate sull’Intelligenza Artificiale, noto come “Artificial Intelligence Act”.
La suddetta proposta di Regolamento, che si compone di XI Titoli ed 85 articoli, è volto a promuovere lo sviluppo e l’utilizzo sicuro dell’intelligenza artificiale nell’Unione Europea, garantendo al contempo la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini. L’accordo summenzionato prevede, infatti, una serie di obblighi sia per gli sviluppatori che per gli utilizzatori di sistemi di intelligenza artificiale, ponendo una particolare attenzione alla valutazione dei rischi associati all’utilizzo di tali sistemi ed alla trasparenza delle informazioni fornite agli utenti.
Il testo, una volta finalizzato a livello tecnico, verrà presentato al Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati Membri (COREPER) per la sua approvazione. Tale versione definitiva del Regolamento sull’Intelligenza Artificiale dovrà, poi, essere approvata nuovamente dal Consiglio dell’Unione Europea e dal Parlamento Europeo. Una volta adottato formalmente, l’”Artificial Intelligence Act” entrerà in vigore entro due anni dalla sua approvazione definitiva.