ABUSI DI MERCATO: DECRETO LEGISLATIVO 107/2018

Il 29 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo del  10 agosto 2018 n. 107,  recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato  che abroga la Direttiva 2003/6/CE e le Direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Il Decreto ha quindi adeguato la normativa nazionale alla regolamentazione europea sul tema degli abusi di mercato, adottata nell’ottica dell’armonizzazione del sistema di prevenzione del fenomeno in tutti gli Stati membri.

In particolare, con il Decreto Legislativo 107/2018, si è intervenuti sul Testo Unico della Finanza (c.d. TUF –  D.Lgs. n. 58/1998) in primo luogo semplificando le procedure di segnalazione alle Autorità di Vigilanza, con la riduzione delle stesse alle sole Banca d’Italia e Consob e, quindi, con l’esclusione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e dell’Ivass. Quindi è stata eliminata la disposizione del TUF che attribuiva alla Consob la determinazione delle modalità e dei termini di comunicazione delle informazioni privilegiate, stabilendo che “Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10” (art. 3, comma 6, lett. a, D.Lgs. 107/2018).

Inoltre, sempre in sede di riforma, va evidenziata la nuova previsione dell’art. 114 TUF, in forza della quale: “Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal regolamento (UE) n. 596/2014. Gli emittenti quotati, in caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate trasmettono, su successiva richiesta della Consob, la documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione”(art. 3, comma 6, lett. c, D. Lgs. 107/2018).

Nel nuovo art. 114 TUF viene introdotta la previsione che per garantire che il pubblico sia correttamente informato, la Consob possa richiedere la pubblicazione delle raccomandazioni in materia di investimenti e delle altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento da parte degli emittenti quotati, dei soggetti abilitati, nonché dei soggetti in rapporto di controllo con essi, secondo le modalità stabilite con regolamento.

Il Decreto in commento ha apportato diverse modifiche anche agli artt. 180 e ss. TUF, intervenendo sia sulle definizioni rilevanti nella disciplina degli abusi di mercato, in modo da adeguarle alla nuova terminologia europea, sia sugli elementi costitutivi e sul profilo sanzionatorio delle fattispecie penali e amministrative ivi descritte.

In particolare, è previsto che la Consob – designata ora nel TUF quale autorità nazionale competente ai sensi del Regolamento UE 596/2014 –  anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie, possa applicare una o più delle misure amministrative previste dall’articolo 30 (lettere a-g), del Regolamento UE 596/2014, ossia: a) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla; b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati; c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa; d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento; e) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; f) nel caso di violazioni ripetute dell’articolo 14 o dell’articolo 15, l’interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; g) l’interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio.

Da ultimo, nell’ottica del principio del ne bis in idem sostanziale, nel nuovo art. 187-terdecies TUF è stabilito che quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo, dell’autore della violazione o dell’ente, una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato l’autorità giudiziaria o la Consob devono tenere conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate e l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa deve essere limitata alla parte eccedente quella già riscossa, rispettivamente, dall’autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

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