La Direttiva UE (2017/1371) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Luglio 2017, relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, si riferisce (negli articoli 6 e 9) alla responsabilità ed alle relative sanzioni per le persone giuridiche.
Sulla base dell’articolo 3 della Legge n. 117 di Delegazione Europea, approvata dal nostro Parlamento il 4 Ottobre scorso, si prevedono i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva anzidetta.
Aldilà dei criteri direttivi di cui all’art. 1 della Legge Delega, il citato art. 3, alla lettera e), demanda il Governo ad: “…integrare le disposizioni del Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231…prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea compresi nelle disposizioni del medesimo Decreto Legislativo; …”.
Quanto sopra riportato permette di ravvisare, anche a valle dell’introduzione del reato presupposto di auto – riciclaggio (di cui all’art. 25 – octies del D.LGS. 231), la tendenza a ricondurre nel vasto catalogo dei reati presupposto, ora anche espressamente, delle fattispecie di natura tributaria, fino ad oggi escluse, considerando, per esempio, le frodi in materia di IVA in quanto lesive degli interessi finanziari dell’Unione, tra le fattispecie più rilevanti.
Inoltre, fra le altre novità, vi è da segnalare che nella Legge di conversione del Decreto Legge n. 105 del 21 Settembre 2019 (Legge n. 133 del 18 Novembre 2019), recante “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”, sembra essere stato soppresso il riferimento – contenuto inizialmente nell’art. 1, comma 11, del predetto Decreto – che introduceva nuove fattispecie di responsabilità collegate al D.LGS. 231 le quali riguardavano il controllo e la salvaguardia della sicurezza nazionale cibernetica con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote (e, tuttavia, nel testo del Decreto Legge, non espressamente associate ad un reato presupposto, fra quelli previsti nel catalogo di cui al D.LGS. 231/01), prevedendosi ora un comma 11- bis che invece novella espressamente la previsione dell’ art. 24 bis, comma 3, del D.LGS. 231 (c.d. “reati informatici”), appunto con un richiamo ai delitti di cui all’ art. 1, comma 11, del D.L. 105.