Speciale Privacy
Privacy e Big Data
Le Linee Guida e Raccomandazioni di policy di Luglio
Le risultanze dell’ Indagine conoscitiva, avviata congiuntamente a fine Maggio 2017 dall’ AGCM , il Garante per la protezione dei dati personali e l’ AGCOM, si sono tradotte in vere e proprie Linee Guida e Raccomandazioni di policy di notevole interesse.
Il documento, presentato a Luglio scorso, delinea ben undici punti di attenzione i quali, presi in considerazione complessivamente, sembrano costituire il nuovo “mainstream” sotteso alle scelte di policy in materia.
Si passa dalla sollecitazione al Governo ed al Parlamento ad interrogarsi sul tema, alla proposizione di rafforzare la cooperazione internazionale per la verifica ed il controllo del fenomeno (anche attraverso i c.d. “network” di autorità), per pervenire poi ad una riflessione rispetto al delicato tema del c.d. accesso ai dati “pubblici”.
In aggiunta, si indicano quali ulteriori obiettivi qualificanti quelli di ridurre le asimmetrie informative tra gli utenti e gli operatori digitali nella fase di raccolta dei dati e di garantire l’ “anonimizzazione” dei dati, prima delle operazioni di trattamento.
Assumono anche evidente rilievo le indicazioni che riguardano la promozione del pluralismo on – line, con riferimento alla trasparenza dei contenuti, anche rispetto alla loro selezione nonché per favorire la maggior consapevolezza possibile degli utenti, e gli obiettivi di perseguire una sempre crescente tutela del consumatore.
Infine si rileva l’ opportunità di riformare il meccanismo di controllo delle concentrazioni nel settore onde accrescere i poteri di intervento, anche in sede antitrust, nonché l’obiettivo di agevolare la portabilità e la mobilità dei dati rafforzando, inoltre, i poteri ispettivi e sanzionatori di AGCM e AGCOM ed istituendo un coordinamento permanente tra le tre Autorità.
La Corte di Giustizia si pronuncia sulla portata territoriale del diritto alla deindicizzazione
La recentissima pronuncia della CDG del 24 Settembre scorso, nella causa C 507/17, in linea con le precedenti conclusioni dell’ Avvocato Generale, rese già nel Gennaio scorso, segna un “landmark” estremamente importante in merito alla vexata quaestio relativa alla portata territoriale del diritto alla deindicizzazione.
Le conclusioni alle quali giunge la Corte, in sede di rinvio pregiudiziale, si attestano nella linea sostanzialmente seguita dall’ Avvocato Generale tuttavia lasciando aperto un punto di riflessione di notevole interesse.
Infatti la Corte rimarca l’inesistenza di un diritto assoluto all’ oblio e la necessità di applicare il ben noto principio di proporzionalità anche nell’ ambito qui trattato. Altresì la Corte “limita” la portata del diritto all’ ambito territoriale dell’ Unione non potendo, peraltro, basarsi su nessuna specifica previsione che, al livello del diritto europeo, permetta altre soluzioni di “international reach”.
E’ comunque interessante notare un obiter dictum della Corte, nella pronuncia in esame che qui si riporta: “72 Occorre infine sottolineare che il diritto dell’ Unione, pur se…non impone, allo stato attuale, che la deindicizzazione accolta verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure lo vieta. Pertanto, un’ autorità di controllo o un’ autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali…, un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall’ altro, il diritto alla libertà d’informazione e, al termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore.”
Sulla base di quanto si legge nella parte della Sentenza sopra riportata rimane quindi aperto uno spiraglio che potrebbe costituire, almeno al livello domestico, spunto per nuove pronunce in merito alla portata territoriale del diritto alla deindicizzazione che è funzionale alla protezione del fondamentale diritto alla riservatezza nell’ ambito del diritto europeo.