Newsletter 2 – Aprile 2019

LA RIFORMA DELLA LEGITTIMA DIFESA E DELLA TUTELA DEL DOMICILIO (AA.SS. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652-B)

Il 28 marzo il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante “Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima”.

Nel merito, il testo normativo si compone di 9 articoli che apportano modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo (artt. 52 e 55 c.p.) ed anche su alcuni reati contro il patrimonio (artt. 624-bis e 628 c.p.: furto in abitazione e furto con strappo, rapina) e sul delitto di violazione di domicilio (art. 614 c.p.).

I primi due articoli intervengono rispettivamente sulla legittima difesa domiciliare e sul relativo eccesso colposo.

In particolare l’articolo 1 del testo modifica il comma 2 dell’articolo 52 c.p., precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Più chiaramente, a seguito di questo intervento, il comma 2 dell’articolo stabilisce la seguente regola: “nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

Il testo normativo approvato aggiunge un ulteriore comma all’articolo 52 c.p. (comma 4), per il quale si considera “sempre” in stato di legittima difesa chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Ricordiamo che, ai sensi del terzo comma dell’articolo 52 c.p., al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

L’articolo 2 della novella, invece, interviene sull’eccesso colposo disciplinato dall’articolo 55 c.p. aggiungendo un ulteriore comma, con il quale si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare (art. 52, commi 2 e 3, c.p.), la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa (circostanza aggravante comune di cui all’art. 61, comma 1, n. 5 che ricorre quando colui che commette il fatto agisce profittando “di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa“) o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

L’articolo 3 del testo in esame introduce la previsione in forza della quale nel caso di condanna per il reato di cui all’articolo 624-bis c.p. (furto in abitazione e furto con strappo) la sospensione condizionale della pena “è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa”. Gli articoli 4, 5 e 6 della riforma prevedono poi un inasprimento delle sanzioni per i reati di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e di rapina (art. 628 c.p.).

L’articolo 7 del testo di legge interviene sulla disciplina civilistica della legittima difesa introducendo due ulteriori commi all’articolo 2044 c.c.: il nuovo comma 2 specifica che, nei casi della legittima difesa domiciliare, di cui all’articolo 52, commi 2, 3 e 4 del codice penale, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto; il nuovo comma 3, invece, prevede che nei casi di eccesso colposo, di cui all’articolo 55, comma 2, del codice penale (legittima difesa domiciliare), al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità che dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

L’articolo 8, comma 1, del testo estende le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa domiciliare o di relativo eccesso colposo. Infine, l’articolo 9 prevede che nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatesi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, commi 2, 3 e 4, e 55, comma 2, del codice penale.

RAPPORTO ASSONIME SULLA PREVENZIONE E GOVERNO DEL RISCHIO DI REATO

Il 14 marzo scorso Assonime, l’Associazione fra le società italiane per azioni, ha pubblicato un rapporto dal titolo “Prevenzione e governo del rischio di reato: la disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell’illegalità nell’attività d’impresa”. Il documento è stato predisposto da un Gruppo di lavoro della Giunta di Assonime, che riunisce imprese di tutti i settori, con l’apporto di idee di studiosi, magistrati ed esperti della materia.

L’obiettivo dichiarato è quello di fornire un contributo finalizzato a promuovere il valore della funzione di prevenzione e dell’auto-organizzazione aziendale, tenendo conto dell’evoluzione della compliance e dei sistemi di controllo all’interno delle imprese e di recuperare l’efficienza della funzione premiale prevista dalla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, attraverso una più specifica individuazione delle cautele organizzative (non a caso – si aggiunge – il tema degli “assetti organizzativi” sta diventando sempre più importante, basta pensare alla nuova disciplina di cui al Codice della crisi d’impresa), su cui si fonda la ricostruzione della colpa dell’ente.

Il documento è diviso in due parti: nella prima viene esaminata la funzione di prevenzione della disciplina 231/2001 nel contesto attuale dei controlli interni all’impresa e vengono richiamate le principali criticità della disciplina; nella seconda sono proposti alcuni interventi per migliorare l’efficienza della disciplina e rafforzare l’impegno delle imprese nella prevenzione dei reati.

Il presupposto di partenza è quello di rafforzare la funzione del Modello 231 come strumento primario di un sistema multi-compliance finalizzato ad individuare le cautele necessarie per gestire la conformità dell’attività d’impresa agli obblighi vigenti, secondo una moderna concezione della prevenzione, in cui si coniugano la cultura del controllo interno e dell’efficienza con quella della legalità e dell’etica.

Tra le criticità riscontrate nell’attuale normativa, si evidenziano, in particolare: la difficoltà per l’ente di difendersi efficacemente nel processo a suo carico; l’eccessivo formalismo nelle regole e nei principi generali che guidano l’elaborazione dei Modelli 231 ed il giudizio generalmente negativo sull’adeguatezza ed efficacia dei Modelli 231 adottati dagli enti da parte dei giudici, in quanto essenzialmente condizionato dal fatto concreto della commissione dell’illecito.

Sul piano delle riforme auspicabili rispetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, vengono quindi suggeriti alcuni importanti interventi: eliminare l’onere probatorio in capo all’ente anche quando il reato è commesso dall’apicale affinché sia il pubblico ministero a dover provare il deficit organizzativo (c.d. colpa di organizzazione); introdurre regole cautelari puntuali per specifiche aree di rischio, sulla base delle best practice di riferimento; equiparare il Modello 231 ad un efficace sistema di controllo interno e di gestione integrata del rischio; rafforzare l’indipendenza e la professionalità dell’Organismo di Vigilanza; ristabilire sanzioni improntate al principio di proporzionalità e valorizzare le buone condotte dell’ente nel corso del processo. Nel rapporto si evidenzia come il frequente ricorso in sede di applicazione alle sanzioni interdittive (peraltro inasprite recentemente con la normativa c.d. spazzacorrotti, rispetto a talune ipotesi delittuose), anche a titolo di misure cautelari, possa seriamente compromettere la sopravvivenza di imprese sane che rappresentano un capitale economico e sociale rilevantissimo, tradendo la ratio premiale e preventiva del D.Lgs. 231/2001.

L’ottica da cui muove il documento è quella propria della grande e media impresa, in quanto si evidenzia l’opportunità di un ripensamento per la piccola impresa, strutturalmente incompatibile con buona parte delle previsioni sul governo del rischio di reato della normativa in esame.

UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE DI DIRITTO

La sezione V della Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 marzo 2019, n. 9856, è intervenuta su una questione giuridica molto dibattuta e concernente la responsabilità penale dell’amministratore di diritto a fronte di condotte illecite dell’amministratore di fatto.

Il caso prendeva le mosse dalla condanna in appello per bancarotta fraudolenta documentale di due sorelle, di cui una ritenuta amministratrice di fatto della società dichiarata fallita e l’altra quale amministratrice di diritto della stessa società, per avere tenuto le scritture contabili in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari ed, inoltre, per avere aggravato il dissesto societario omettendo di chiedere il fallimento, nonostante l’inoperatività protratta nel tempo dell’ente.

La Corte ha annullato con rinvio la sentenza appellata nei soli confronti dell’amministratrice di diritto della società non avendo riscontrato alcune valutazioni nella pronuncia dei giudici di merito.

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, in ossequio al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale, la sola accettazione della carica di amministratore non può costituire ex se fonte di responsabilità, ben potendo presentarsi situazioni in cui l’amministratore di diritto resti estraneo alle condotte fraudolente poste in essere dall’amministratore di fatto. Per l’affermazione della responsabilità dell’amministratore di diritto, sia pure a titolo di concorso ai sensi dell’art. 40 c.p., è necessario accertare in che modo egli si sia posto, dal punto di vista soggettivo, rispetto al fatto delittuoso, al fine di verificare se vi abbia aderito, anche solo implicitamente. Occorrerà, dunque, valutare il suo coinvolgimento nelle vicende societarie e nella gestione delle attività sociali, i suoi rapporti con l’amministratore di fatto e con i soci, la conoscenza che egli abbia avuto – o abbia scientemente evitato di avere – dei fatti sociali, le ragioni per cui abbia assunto la carica di amministratore, nonché le utilità che abbia eventualmente percepito o gli siano state promesse. Ed infatti, per la Corte è fondamentale distinguere tra la posizione di chi, dietro compenso, si sia prestato ad essere una c.d. testa di legno, da colui che, invece, abbia deciso di assumere la carica di amministratore per motivi affettivi o morali, come consentire ad altri, che altrimenti ne sarebbero impediti, lo svolgimento di una attività imprenditoriale.

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