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Dicembre 10, 2013
L’art. 2929 del Codice Civile esclude che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione possano produrre effetti nei confronti del terzo acquirente (o assegnatario), salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Ratio della norma è evidentemente la garanzia della sicurezza e stabilità degli acquisti coattivi. Presupposto imprescindibile, peraltro,...