Proposte di riforma in materia di diritto di famiglia: DDL sui patti prematrimoniali e DDL Pillon

Il 2019 potrebbe essere l’anno di importanti riforme normative in materia di diritto di famiglia.

È una notizia di queste ultime ore l’approvazione di una delega al Governo per l’introduzione dei c.d. patti prematrimoniali. Il 12 dicembre scorso, infatti, il Governo ha approvato un disegno di legge (“Deleghe al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore”)

che dovrà essere sottoposto all’esame del Parlamento in cui l’art. 20 (comma b) prevede, tra le altre cose, l’introduzione della possibilità per i coniugi o per gli uniti civili di stipulare, anche prima della contrazione del vincolo, accordi finalizzati a regolare tra di loro i rapporti personali, quelli patrimoniali e i criteri per l’educazione dei figli.

Non resta che attendere gli sviluppi dell’esercizio della delega, ricordando che, ad oggi, questi patti vengono considerati dalla prevalente giurisprudenza nulli per illiceità della causa mentre rappresentano la normalità in molti altri ordinamenti giuridici (in particolare, in quelli di common law).

Preme inoltre ricordare che, nei mesi scorsi, è stato avviato l’iter parlamentare per l’approvazione del disegno di legge S.735, meglio conosciuto come “DDL Pillon”, finalizzato all’introduzione di una serie di modifiche in materia di diritto di famiglia, separazione e affido condiviso.

Tra i punti salienti di questa riforma, si evidenziano: 1) l’istituzione di un apposito albo di mediatori familiari, in cui potranno confluire professionisti provenienti da campi molto eterogenei tra loro (come medici ed avvocati); 2) nei ricorsi per separazione consensuale, l’introduzione dell’obbligatorietà di un piano genitoriale concordato, avente ad oggetto gli aspetti specifici della vita dei figli (luoghi frequentati, percorso scolastico ed extrascolastico, frequentazioni parentali e periodi di vacanza); 3) la previsione del c.d. affido paritario, in forza del quale – salvo specifiche eccezioni, come l’ipotesi di indisponibilità di un genitore o di inadeguatezza evidente degli spazi per la vita del minore – i figli dovrebbero trascorrere uguale tempo con padre e madre; 4) l’indicazione che il coniuge cui viene assegnata la casa coniugale di proprietà dell’altro sia tenuto a corrispondere a quest’ultimo un indennizzo pari al canone di locazione sulla base dei prezzi di mercato; 5) la previsione che l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessi al raggiungimento dei 25 anni di età.