In questo numero:

·  Corruzione tra privati: la nuova disciplina (decreto legislativo, 15/03/2017 n. 38, G.U. n. 75 del 30/03/2017)

·  Ultime novità in tema di Responsabilità solidale in materia di appalti

Editoriale

CORRUZIONE TRA PRIVATI: LA NUOVA DISCIPLINA (DECRETO LEGISLATIVO, 15/03/2017 N. 38, G.U. N. 75 DEL 30/03/2017)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017 il Decreto Legislativo n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”. Il provvedimento entrerà in vigore il 15 aprile prossimo. Il Decreto in commento ha innovato significativamente la disciplina della corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c., ha introdotto una nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati di cui all’art. 2635 bis c.c., nonché ha modificato le sanzioni di al D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Ad una prima lettura appaiono rilevanti le modifiche intervenute in ordine al delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) mediante l’estensione della categoria degli autori del reato anche ai soggetti che non ricoprono necessariamente figure apicali di amministrazione ma svolgono attività lavorativa mediante l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privatiInoltre viene modificata sensibilmente la condotta del reato che ora consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona (altra novità), per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà. Infatti il nuovo comma 1 dell’art. 2635 c.c. stabilisce che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”. Il nuovo art. 2635 bis c.c. introduce una nuova fattispecie di reato: “l’istigazione alla corruzione tra privati”. In particolare «Chiunque offre o promette denaro o altra utilità  non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché  a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.». Inoltre, viene modificato anche il quadro sanzionatorio, mediante l’introduzione dell’art. 2653 ter c.c., stabilendo anche l’applicazione di pene accessorie: “la condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma.». Infine, vengono modificate in maniera significativa anche le sanzioni in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. n. 231/01; in particolare, viene modificata la lettera s-bis) dell’art. 25 ter comma 1 (reati societari) con il seguente testo: «per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.».  

 ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI

 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 il Decreto Legge n. 25 recante “Disposizioni urgenti per l’abolizione dei voucher e dell’intera normativa del lavoro accessorio, nonché per la modifica della disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti“.  Il provvedimento è entrato in vigore il giorno stesso dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta.

Il Decreto in commento ha innovato il regime di responsabilità solidale in materia di appalti modificando  l’art. 29, comma 2,  del D.Lgs. n. 276 del 2003: in sostanza viene ripristinata integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori relativamente alla corresponsione nei confronti dei lavoratori  dei trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR) nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Viene altresì eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Con la presente modifica, quindi, il committente imprenditore potrà essere aggredito dal lavoratore per il riconoscimento delle proprie spettanze (retribuzione e contributi), anche prima dell’appaltatore e, per l’effetto, dovrà pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo comunque il diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore.

Appare evidente che la nuova disciplina (la cui eventuale conferma è soggetta alla conversione in legge del Decreto) stabilisce una forte penalizzazione rispetto alle  imprese committenti che saranno coinvolte anche “a prima richiesta” per le pretese di crediti derivanti  da  inadempimenti del debitore principale, il quale, in molti casi, potrebbe non essere un soggetto solvibile.