T.A.R. LAZIO, ROMA Sez. II bis n. 32861

DIRITTO URBANISTICO – Attuazione del PRG – Necessità dello strumento esecutivo – Lotto intercluso – Deroga. La necessaria attuazione del PRG, se prevista dallo stesso, mediante un Piano di livello inferiore determina quali corollari immediati che: – il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace e si sia concluso il procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° aprile 1997, n. 300); – la inconfigurabilità di equipollenti al piano attuativo, sulla base di indagini tecniche di possibili edificazioni, le quali vanificherebbero la funzione del Piano, che se ritardata può essere stimolata dall’interessato con gli strumenti consentiti dal sistema (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625). Tuttavia, a fronte di tali principi e corollari, la prassi giurisprudenziale ha previsto una deroga eccezionale in presenza della situazione di fatto costituita dal “lotto intercluso” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3699). Pres. Pugliese, Est. Caminiti – M.P. e altro (avv. Adotti) c. Comune di Palestrina (n.c.) – TAR LAZIO, Roma, Sez.II bis – 18 ottobre 2010, n. 32861

DIRITTO URBANISTICO – Lotto intercluso – Nozione. La fattispecie del “lotto intercluso”si realizza quando l’area edificabile di proprietà del richiedente si trovi in una zona interessata da costruzioni, sia dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e sia valorizzata da un progetto conforme agli strumenti urbanistici: elementi questi che consentono l’intervento costruttivo diretto, attesa la sussistenza di tale situazione di fatto del fondo non potendo la inedificabilità dell’area essere considerata sine die per l’assenza di un piano di dettaglio, la cui attuazione risulta necessaria in presenza di zone parzialmente urbanizzate nelle quali detto strumento urbanistico può conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto (cfr. Cass. pen, sez. III, 19 settembre 2008, n. 35880). – TAR LAZIO, Roma, Sez.II bis – 18 ottobre 2010, n. 32861

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 32861/2010 REG.SEN.
N. 09138/1998 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G.n. 9138 del 1998, rappresentato e difeso dall’avv. Giulia Adotti, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via Fratelli Ruspoli, n.8;

contro

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento – Dipartimento I, prot. n. 4296 del 5.5.1998, relativo alla pratica n.8/98, comunicato ai ricorrenti in data 11.5.1998, con il quale, in relazione alla richiesta concernente la costruzione di una casa unifamiliare in via Sabotino-Loc. Carchitti, distinta al F.glio 45, p.924, 925, 926 e 161 presentata dai ricorrenti in data 19.3.1998, è stato comunicato che la Commissione edilizia comunale nella seduta del 14.4.1998, con verbale n. 14 aveva espresso parere negativo in quanto la zona è priva di piano particolareggiato, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 268/2010, depositata in data 16 febbraio 2010, con la quale sono stati disposti incombenti istruttori nei confronti del Comune intimato;
Vista l’ordinanza collegiale n. 791/2010 con la quale è stato reiterato l’ordine istruttorio, eseguito dal Comune con nota trasmessa in data 22 giugno 2010, prot. n. 43553.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, proprietari di diverse particelle di un unico appezzamento di terreno sito in loc. Carchitti, via Sabotino snc, (Comune di Palestrina), classificato come zona bianca, per quanto concerne le particelle nn.924, 925 e 926 (di proprietà della sig.ra Moretti), hanno rappresentato che con il provvedimento prot. n.4296 del 5.5.1998, il Comune in relazione alla richiesta di una nuova costruzione ad uso abitativo, ha comunicato agli stessi che la “Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 14.4.1998 verbale n. 14, ha espresso parere NEGATIVO in quanto la zona è priva di Piano Particolareggiato” . Lamentano i ricorrenti che la zona su cui insiste l’area in questione sarebbe completamente edificata (Zona Omogenea B), con costruzioni ad uso abitativo e dotate di infrastrutture e servizi e, pertanto, avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo regionale deducendo i seguenti motivi: 1) Violazione di legge e incompetenza: il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto sottoscritto dal responsabile dell’Area e non dal Sindaco del Comune.

2) Difetto di motivazione dell’atto.Violazione dell’art.3 della Legge n. 241 del 1990: l’atto impugnato sarebbe carente di adeguata motivazione e viziato comunque anche sotto il profilo della mancata indicazione del termine e dell’Autorità a fronte della quale è possibile espletare il ricorso. Inoltre, il diniego generico e incompleto si riferirebbe ad una carenza di uno strumento urbanistico secondario e non a norme urbanistiche di qualsiasi tipo.

3) Violazione ed eccesso di potere rispetto alle previsioni del PRG del Comune di Palestrina approvato con DGRL n. 4339 dell’8.10.1979. Violazione del principio di affidamento legittimo: l’area secondo i ricorrenti ricadrebbe in una c.d. zona bianca,mentre nelle aree circostanti sarebbero presenti insediamenti abitativi inquadrabili nella zona B dotati di infrastrutture. Inoltre, non risulterebbe ostativo al rilascio della concessione edilizia la circostanza della mancanza dello strumento urbanistico secondario (piano particolareggiato), laddove sia esistente il PRG, non essendo nel potere dei ricorrenti quello di sopperire all’inerzia del Comune nella elaborazione ed attuazione degli strumenti urbanistici di competenza.

Con memoria depositata in data 16.4.2003 si è costituita in giudizio, allegando procura l’avv. Giulia Adotti in sostituzione dell’avv. Alessandro Adotti che ha rinunciato al mandato.

In prossimità dell’udienza di discussione del 3.12.2009 parte ricorrente ha prodotto documentazione anche fotografica e memoria conclusiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Il Comune di Palestrina non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza collegiale n. 268/2010 è stato disposto a carico del Comune di Palestrina adempimento istruttorio non eseguito dall’Amministrazione.

All’udienza pubblica del 6 maggio 2010, il Collegio con ordinanza collegiale n. 791/2010 ha reiterato l’ordine istruttorio, eseguito dal Comune con nota trasmessa in data 22 giugno 2010, prot. n. 43553.

All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Nel merito il ricorso presenta profili di fondatezza alla luce delle seguenti considerazioni.

1.1. Il Collegio osserva che il thema decidendum è circoscritto dalle censure di cui al secondo e terzo mezzo di impugnazione che, in quanto connesse sul piano logico e giuridico, possono essere esaminate congiuntamente. In particolare, con il secondo motivo i ricorrenti censurano il difetto di motivazione attesa la genericità e incompletezza del diniego riguardo le ragioni ostative al rilascio del permesso di costruire in ordine alle prescrizioni di legge e a quelle previste dagli strumenti urbanistici vigenti . Con il seguente terzo motivo censurano la violazione e l’eccesso di potere rispetto alle previsioni del PRG del Comune di Palestrina e la violazione del principio di affidamento, in quanto l’area inedificata ricadrebbe in una c.d. zona bianca, mentre nelle aree circostanti risulterebbero presenti insediamenti abitativi (inquadrabili nella zona B) dotati di infrastrutture e opere di urbanizzazione, circostanze non valutate dall’Amministrazione con specifica indagine, mancando lo strumento urbanistico secondario (piano particolareggiato).

Al riguardo, occorre osservare che la disciplina che viene in rilievo – che costituisce regola generale in materia di governo del territorio – è quella recata dall’art.9 del T.U. Ed. che prevede il rispetto delle previsioni del PRG che impongano per una determinata zona la pianificazione di dettaglio e il conseguente rispetto delle prescrizioni di piano di livello inferiore che, se approvate, non possono essere superate.

Nella specie, come risulta da quanto riferito dalla stessa Amministrazione comunale con la nota 22 giugno 2010, n. 43553, il terreno in questione, secondo il vigente PRG del 1979 presenta riscontrate incongruenze e risulta privo di destinazione urbanistica (considerato zona bianca); né specifici chiarimenti possono derivare dal Piano particolareggiato che risulta soltanto adottato, ma non approvato dalla Regione.

Con riferimento a ciò, il Collegio rileva che la necessaria attuazione del PRG, se prevista dallo stesso, mediante un Piano di livello inferiore determina quali corollari immediati che; – il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace e si sia concluso il procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° aprile 1997, n. 300); – la inconfigurabilità di equipollenti al piano attuativo, sulla base di indagini tecniche di possibili edificazioni, le quali vanificherebbero la funzione del Piano, che se ritardata può essere stimolata dall’interessato con gli strumenti consentiti dal sistema (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625).

Tuttavia, a fronte di tali principi e corollari, la prassi giurisprudenziale ha previsto una deroga eccezionale in presenza della situazione di fatto costituita dal “lotto intercluso” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3699).

Sulla base di una impostazione rigorosa, tale fattispecie si realizza quando l’area edificabile di proprietà del richiedente si trovi in una zona interessata da costruzioni, sia dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e sia valorizzata da un progetto conforme agli strumenti urbanistici: elementi questi che consentono l’intervento costruttivo diretto, attesa la sussistenza di tale situazione di fatto del fondo non potendo la inedificabilità dell’area essere considerata sine die per l’assenza di un piano di dettaglio, la cui attuazione risulta necessaria in presenza di zone parzialmente urbanizzate nelle quali detto strumento urbanistico può conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto (cfr. Cass. pen, sez. III, 19 settembre 2008, n. 35880).

Nella fattispecie in esame, da quanto dichiarato dal Comune “al momento dell’esame della richiesta risalente al 14.4.1998, la Commissione Edilizia Comunale espresse parere negativo in quanto la Zona era priva del P.P.to approvato. Successivamente per le Zona B/2 di completamento e sostituzione edilizia, seppur prive di P.P.to approvato, limitrofe al terreno di proprietà Moretti-Giovannetti, con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 21.4.1999 si stabilì di consentire il rilascio di concessioni edilizie per tutti i lotti interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e ciò al fine di non comprimere i diritti altrui a tempo indeterminato, anche a seguito di pareri legali acquisiti in merito ed al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa. In definitiva, il terreno in questione, nel PRG vigente, sia all’epoca della proposizione del ricorso sia la momento attuale, risulta privo di destinazione urbanistica mentre il contesto in cui è ubicato , ricadente all’interno del centro abitato della Fraz. Carchitti, evidenzia la presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria”.

Pertanto, la peculiare situazione di fatto dell’area, come descritta dalla stessa Amministrazione e confermata anche dai rilievi fotografici, denota la presenza degli elementi che giustificano l’applicazione del principio derogatorio dell’interclusione sopra indicato, che consente la edificabilità dell’area valutata dall’Amministrazione con puntuale istruttoria e motivazione.

Facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie e alla descritta situazione appare illegittimo il gravato diniego comunale e fondati i motivi di ricorso esaminati, con conseguente annullamento del detto atto impugnato.

Si ravvisano ragioni di equità per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II bis, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

Eduardo Pugliese, Presidente
Francesco Arzillo, Consigliere
Mariangela Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Fonte: http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Lazio_RM_2010_n.32861.htm

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