Newsletter Studio Adotti – Novembre 2020

1. La nuova class action …“in attesa di attuazione”
2. Il sequestro conservativo sui conti correnti bancari

La nuova class action …“in attesa di attuazione”
In una precedente riflessione, pubblicata sul nostro web site, (cfr. l’ approfondimento “La nuova azione di classe”, https://www.adottiassociati.it/la-nuova-azione-di-classe/), abbiamo esaminato le prospettive a suo tempo delineate dal DDL n. 844 in materia.
Come noto la proposta di riforma è stata poi disciplinata attraverso la Legge n. 31 del 12 Aprile 2019, che ha riformato “l’azione di classe” nel nostro ordinamento introducendo il titolo VIII – bis del libro IV del Codice di procedura civile in materia nonché il titolo V – bis delle Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile.
La novella, che ha anche abrogato gli articoli 139 – 140 – 140 bis del Codice del consumo, applicabile alle “…condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore”, ha introdotto i nuovi articoli 840 bis (ambito di applicazione); 840 ter (forma e ammissibilità della domanda); 840 quater (pluralità delle azioni di classe); 840 quinquies (procedimento); 840 sexies (sentenza di accoglimento); 840 septies (modalità di adesione all’azione di classe); 840 octies (progetto dei diritti individuali ed omogenei degli aderenti); 840 novies (spese del procedimento); 840 decies (impugnazione della sentenza); 840 undecies (impugnazione del decreto); 840 duodecies (adempimento spontaneo); 840 terdecies (esecuzione forzata collettiva); 840 quaterdecies (accordo di natura transattiva); 840 quinquiesdecies (chiusura della procedura di adesione), 840 sexiesdecies (azione inibitoria collettiva).
La nuova disciplina riguarda ora un’azione di classe proponibile “ad ampio raggio”, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo (cfr. art. 840 bis C.P.C.), inoltre, senza soffermarci sul meccanismo di adesione all’azione di classe, tema che necessiterebbe di uno specifico approfondimento, a pochi giorni dall’entrata a regime della nuova normativa prevista inizialmente decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della Legge e poi posticipata con il Decreto “Mille proroghe” e, con la sua conversione, fino a 19 mesi dall’anzidetta data iniziale, restano aperti diversi nodi applicativi.
Infatti la Legge prevede, all’art. 7, la necessità di “…consentire al Ministero della Giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematica” ed, ancora, prevede la necessità specifica di un decreto attuativo riferibile ad un fondamentale aspetto, previsto all’art. 196 ter delle Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile novellate, con il quale dovranno essere previsti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al citato art. 840 bis (i.e. l’ elenco delle organizzazioni titolate a promuovere la class action).
Sulla base delle considerazioni appena svolte, resta da comprendere come, in assenza della disciplina di attuazione prevista, potrà entrare a regime la riforma, come peraltro già segnalato da più parti.
Si segnala il recente differimento dell’entrata in vigore della normativa al 15 Maggio 2021, intervenuto in conseguenza dell’introduzione dell’art. 26 del Decreto Legge n. 149 del 9 Novembre 2020.

Il sequestro conservativo sui conti correnti bancari
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente licenziato lo schema di Decreto Legislativo di adeguamento al Regolamento UE 655/14 che “…istituisce una procedura per l‘ordinanza Europea di sequestro conservativo sui conti bancari”. Come si legge nel dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati relativo allo schema di Decreto, questo è stato adottato sulla base della Legge di Delegazione Europea del 2018 (cfr. art. 5 Legge n. 217/2019) che prevedeva l’esercizio della delega da parte del Governo entro il 2 Maggio 2020, termine poi differito (nel momento in cui si scrive non risulta ancora esercitata la delega). Il Regolamento citato istituisce una procedura per l’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero dei crediti in materia civile e commerciale, al livello transfrontaliero. Il Regolamento trova la sua base giuridica nell’art. 81 del TFUE che riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile con la finalità di “… munire il creditore di uno strumento idoneo ad assicurare l’esecuzione futura del credito mediante il trasferimento e il prelievo, fino a concorrenza dell’importo stabilito dal Giudice, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno stato membro, diverso da quello in cui è domiciliato il creditore”. In sostanza lo strumento a cui ci si riferisce è la c.d. ordinanza di sequestro conservativo di conti correnti bancari (OESC). La procedura per ottenere l’ordinanza è prevista dall’art. 5 del Regolamento e si basa sui noti presupposti di “fumus boni iuris e periculum in mora” e si caratterizza (cfr art. 11 del Regolamento) per il c.d. “effetto sorpresa”. Il capo 3 del Regolamento riguarda i temi relativi al riconoscimento, esecutività ed esecutorietà dell’ordinanza mentre il capo 4 del Regolamento prevede i mezzi di ricorso di cui può avvalersi il debitore. Lo schema di D.Lgs. (A.G. 191), finalizzato ad adeguare la normativa processuale domestica al Regolamento prevede: – le disposizioni generali, di cui all’art. 1, che richiamano le norme dello stesso D. Lgs. e del Codice di Procedura Civile; – l’art. 3 che individua il Giudice competente sull’informazione relativa ai conti bancari; – l’art. 4 che riguarda il ricorso avverso provvedimento di reiezione della richiesta; – l’art. 5 che riguarda le modalità di esecuzione dell’ “ordinanza europea” (richiamando le previsioni dell’Art 678 c.p.c. per il pignoramento presso terzi). Gli articoli 6, 7 e 8 dello schema di D. Lgs. riguardano, invece, i mezzi di ricorso avverso l’ordinanza di sequestro conservativo e l’opposizione all’esecuzione della stessa oltre all’ organo giudiziale competente a decidere sul ricorso contro l’ordinanza ed i mezzi d’impugnazione delle decisioni. La nuova normativa, che risulterà integrata sulla base dell’ emanando Decreto Legislativo, costituisce sicuramente un risultato dell’integrazione dell’ordinamento europeo e di quelli nazionali e dovrà essere tenuta in adeguata considerazione dagli operatori, soprattutto nell’ambito dei rapporti commerciali transfrontalieri europei.

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