Newsletter Studio Adotti – Marzo 2021

Brevi riflessioni sugli impatti dell’emergenza COVID-19 nei rapporti di lavoro

Il D.Lgs. 231/01 compie venti anni!


 

Brevi riflessioni sugli impatti dell’emergenza COVID-19 nei rapporti di lavoro
L’emergenza pandemica COVID-19 ha già avuto e rischia ancora di avere rilevanti impatti sull’occupazione.
Il blocco dei licenziamenti (salvo le deroghe previste) e gli ammortizzatori sociali messi in campo dai Governi Conte, prima e Draghi, poi, rischiano di tradursi in misure non risolutive, specialmente se l’economia e soprattutto la produttività non torneranno presto (in un quadro già non roseo, vista la recessione in Italia) ai livelli necessari.
Ad aumentare le preoccupazioni vi sono, fra gli altri, gli impatti dell’eventuale mancata reiterazione del blocco dei licenziamenti, nei prossimi mesi.
Aldilà di misure che potrebbero riguardare la “settorializzazione” del blocco (escludendo od includendo ancora certi comparti produttivi, in ragione della strategicità degli stessi e degli impatti economici nei medesimi), ovvero l’ impiego o il  reimpiego delle persone (quest’ultimo non sempre di facile attuazione) in ambiti caratterizzati dalla “spesa buona” (es. ambito sanitario e delle opere pubbliche strategiche, nonché rispetto alle manutenzioni di queste), il tema appare molto delicato ed ancora lontano dal trovare soluzione essendo oggetto di un ampio dibattito dal quale emergono diversi punti di vista sugli eventuali impatti.
L’emergenza sta ponendo, poi, anche altre tipologie di problemi fra i quali quello di un più ampio e dettagliato inquadramento normativo-sindacale (come sta avvenendo attraverso la contrattazione collettiva) dello “smart – working”, ovvero il c.d. “lavoro agile”, i cui contorni sono ancora sfuggenti in un ambito tradizionale (specie nel settore pubblico) e caratterizzato da un forte “digital-divide”, come il nostro.
Da ultimo, occorrerà anche capire come questi aspetti si ripercuoteranno (o si stanno ripercuotendo, in alcuni casi ) nel campo della giustizia civile (proprio il principale indiziato di una riforma per ora invocata per gli impatti sul “sistema Italia”, ma non ancora chiara nei suoi contorni) e specialmente nel contenzioso del lavoro le cui stime vanno a confluire nei circa 3.3. milioni di processi civili pendenti nel primo semestre del 2020.
E dire che proprio il rito del lavoro, con la sua semplicità e la sua chiara scansione temporale, potrebbe atteggiarsi quale modello di un processo civile meno caratterizzato da una scansione processuale che appare semplificabile (aldilà dei ritardi “organici” nel settore della giustizia – tutta – rispetto all’ investimento in personale e mezzi, oltremodo necessario, che pregiudica alla base il funzionamento della stessa).

 

Il D.Lgs. 231/01 compie venti anni!
A quasi venti anni (la ricorrenza cadrà, a breve, nel Giugno p.v.)  dall’ emanazione del D.Lgs. 231/01,  con la recente introduzione nel novero dei reati – presupposto dell’art. 25 quinquiesdecies e quindi con l’importante novità dell’ “ingresso” dei reati tributari nel “sistema 231”, può dirsi giunto il momento di avviare un’ auspicabile riflessione sull’ i Istituto e sulle sue concrete possibilità di riforma.
L’emergenza sanitaria in atto non può  certamente favorire un focus come quello che la ricorrenza ventennale avrebbe sicuramente comportato in un altro contesto, tuttavia il dibattito, nell’ imminenza della ricorrenza anzidetta, non appare certamente carente di spunti, approfondimenti e suggestioni.
Guardando semplicemente all’ impianto della “231” si possono  confermare la sua agilità e la sua specificità (come paradigma di un “tertium genus” a cavallo tra  aspetti penalistici – perlopiù riconducibili alla procedura – ed aspetti amministrativi – che caratterizzano la tipologia di responsabilità di certi Enti -) nel quadro di una percepita frammentarietà applicativa che continua a rimanere abbastanza inspiegabile.
Aldilà di quest’ultima preoccupazione le critiche mosse all’ istituto si accentrano sulla progressiva ipertrofia del catalogo dei reati – presupposto (alcuni assai pertinenti al sistema “impresa”, altri meno percepibili come tali) con le rilevanti difficoltà applicative che ne derivano per gli operatori e per altri aspetti.
Fra quest’ultimi vi è il principio di “parità delle armi” laddove, specie per quanto riguarda i reati commessi dai c.d. “apicali”, pare fattualmente (benchè ciò non appaia riconosciuto dalla giurisprudenza) configurabile una “inversione dell’onera della prova” a netto sfavore della difesa dell’ ente che si trova costretta  spesso ad una “dissociazione” processuale e sostanziale dalle posizioni degli apicali  e gravata da oneri probatori  la cui ampia  portata è ben illustrata dall’ art. 6 del Decreto.
Il “test di resistenza” processuale costituisce, poi, una ulteriore fonte di incertezza sulla bontà (rectius “adeguatezza”) del modello del quale solo la verifica processuale può (normalmente con scarsi esiti) certificarne la validità. Ci si domanda allora se la “certificazione” non possa divenire un pre-requisito con qualche effetto, almeno parzialmente premiante, del modello richiamando alla mente (con maggiore enfasi che nel passato, magari) il ruolo (e il senso) dei codici di comportamento nell’ adozione dei modelli stessi.
Da ultimo ma non per ultimo, si pone, fra gli altri, il tema dell’obbligatorietà del modello. Il DDL S. n. 726/2018, con il quale si vorrebbe introdurre l’obbligatorietà dell’ adozione dei modelli e della nomina dell’ODV per le SRL e le SPA ed altre tipologie societarie, al superamento di certi requisiti patrimoniali e finanziari, pare offrire una soluzione concreta e bilanciata per garantire che l’istituto sia applicato meglio e più razionalmente nel futuro.