Newsletter n.12 – Dicembre 2017

  • In questo numero:
    La Camera approva in via definitiva la proposta di Legge sulle “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati ed irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
  • Codice privacy: adeguamento al Reg. Eu 679/2016

La Camera approva in via definitiva la proposta di Legge sulle “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati ed irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Nella seduta del 15 Novembre scorso la Camera ha approvato la proposta di Legge, modificata dal Senato e nuovamente trasmessa alla Camera nell’ Ottobre scorso.

Il testo dettaglia (nell’ ambito della normativa applicabile nel settore dell’ impiego pubblico e nell’ ambito applicativo della 231/01) il sistema di garanzie per l’ autore di segnalazioni di condotte illecite od irregolari, ovvero il c.d. “whistleblowing” , istituto comunque sostanzialmente già introdotto dal Dlgs. 231/01.

Come detto, però, la normativa sul “whistleblowing” viene ora applicata anche al settore del pubblico impiego, da qui la modifica dell’ art 54 – bis del T.U. 165 del 2001 con l’introduzione (nell’ art. 1 del Testo) di un sistema di tutele ampio rispetto ad eventuali comportamenti ritorsivi nei confronti del pubblico dipendente (con ciò intendendosi anche quello di enti pubblici economici o di diritto privato purché sottoposti al controllo pubblico) il quale attua la segnalazione, addirittura estendendosi l’ anzidetta disciplina (resta da capire se attraverso l’introduzione di un principio “esogeno” nel quadro dell’ applicazione del T.U.) anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi in favore della P.A. In questo quadro “pubblicistico” viene protetta l’identità del segnalante (entro certi limiti, delineati nel Testo) finanche attraverso la compressione del diritto di accesso di cui alla L. 241/90.

L’ art. 2 del testo prevede altresì la modifica dell’ art. 6 del Dlgs. 231/01 con la previsione nei Modelli Organizzativi di Gestione di “uno o più canali” per la presentazione delle segnalazioni . Si prevede quindi almeno un “canale alternativo” di segnalazione, idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza sull’ identità del segnalante, introducendo nel sistema disciplinare sanzioni per chi viola le misure a tutela del segnalante nonché nei confronti di chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa grave. Viene inoltre previsto il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o meno, nei confronti del segnalante, per motivi collegati alla segnalazione stessa.”


Codice privacy: adeguamento al Reg. Eu 679/2016

La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (cd. Legge di delegazione europea), pubblicata sulla G.U. del 6 novembre 2017, n. 259, all’art. 13 ha delegato il Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Alla luce di quanto sopra, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dovrà quindi adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, che avranno definitiva efficacia dal 25 maggio 2018.
Nello specifico, il Governo dovrà:

a) abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

b) modificare il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

c) coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;

e) adeguare, nell’ambito delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita’ della violazione delle disposizioni stesse.

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