NEWSLETTER N.1 – Dicembre 2014Editoriale

La riforma della “de giurisdizionalizzazione

(D.L. 12 settembre 2014 n. 132 – Misure urgenti di de-giurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile – Legge di conversione n. 162/2014).

La riforma della “de giurisdizionalizzazione” contenuta nel D.L. n. 132/2014, e successiva Legge di conversione n. 162/2014 riguarda i seguenti ambiti:

·         trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti;

·         convenzione di negoziazione assistita, quale accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati;

·         ulteriori semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio;

·         misure per la funzionalità del processo civile di cognizione, concernenti la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati;

·         tutela del credito ed accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali;

·         procedimento di tramutamento/trasferimento dei magistrati, per la copertura di sedi vacanti.

Nel corso dell’esame, il Senato ha introdotto due nuovi articoli concernenti:

·            l’impignorabilità dei depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche;

·            il ripristino degli Uffici del Giudice di Pace a Ostia (Roma) e Barra (Napoli).

Esaminando i punti più importanti ed entrando nel particolare della riforma sulla“de-giurisdizionalizzazione” si possono evidenziare diversi aspetti di notevole interesse per il nostro ordinamento.

Trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti

E’ prevista la possibilità di trasferire – su istanza congiunta delle parti al Giudice – dalla sede giudiziaria a quella arbitrale le cause civili in corso dinanzi al Tribunale o in grado di Appello, pendenti alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge. Il trasferimento è, tuttavia, escluso per le cause già assunte in decisione; per quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi, per le cause in materia di lavoro. Il lodo pronunciato ha, a tutti gli effetti, il valore di sentenza.

Negoziazione assistita

Viene introdotto un ulteriore strumento (specialmente dopo la c.d. “mediazione” di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche di cui alla  Legge n. 98/2013) di composizione stragiudiziale delle controversie ovvero la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento. La convenzione non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie; viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione, ciò vale:

·         per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

·           per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

L’improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l’eventuale opposizione). Circa gli effetti della mancata accettazione e del fallimento dell’accordo di negoziazione assistita, l’invito all’accordo deve contenere l’avviso all’altra parte che il Giudice può valutare la mancata risposta o il rifiuto dell’invito con mala fede o colpa grave ai fini di una possibile condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Quanto agli effetti del raggiungimento dell’accordo di negoziazione assistita, è attribuita all’accordo, che definisce la lite, valore di titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. L’accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto. E’ poi regolata una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata specificamente alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio

E’ introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Funzionalità del processo civile di cognizione

Sono delimitati i casi in cui il giudice può compensare le spese tra le parti, al fine di evitare il c.d. abuso del processo. E’ consentito il passaggio d’ufficio dal rito ordinario a quello sommario nel processo civile. E’ ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (da 45 a 31 giorni) e la durata delle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, che sono portate da 45 a 30 giorni.

Tutela del credito e processo esecutivo

Viene aumentato (dall’1% all’8,15%) il tasso di interesse moratorio in pendenza di un contenzioso civile o di un procedimento arbitrale. Viene modificato il codice di procedura civile in modo da introdurre, a carico del creditore, l’obbligo di depositare, nei processi esecutivi per espropriazione forzata, la nota di iscrizione a ruolo. Solo a seguito di tale adempimento la cancelleria del tribunale procederà alla formazione del fascicolo dell’esecuzione. A partire dal prossimo 31 marzo 2015, il deposito della nota di iscrizione a ruolo dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Sono poi modificati vari aspetti della disciplina dell’espropriazione forzata, dettagliatamente indicati nel Decreto Legge.

 

IN EVIDENZA

 

Oltre la compliance: Comunicazione, Engagement e CSR

Martedì 9 dicembre 2014, ore 17.00

LUISS Business School

Viale Pola 12, Roma – Sala delle Colonne

 

Martedì 9 dicembre alle ore 17.00 la LUISS Business School, in collaborazione con lo Studio Legale Adotti & Associati, ospiterà una Tavola Rotonda sul tema “Oltre la compliance: Comunicazione, Engagement e CSR”.

Questo appuntamento segue quello dello scorso giugno sull’analisi delle caratteristiche, dei costi e dei benefici della funzione di compliance nelle aziende pubbliche e private.

L’incontro, moderato da Alessandro Adotti, Managing Partner dello Studio Legale Adotti – Adotti & Associati e Condirettore MaCoM – Master in Compliance Management LUISS Business School, amplierà il dibattito già iniziato affrontando questa volta i temi della comunicazione e della responsabilità sociale d’impresa, come strumenti essenziali della compliance integrata.

L’attività d’informazione interna ed esterna alla realtà aziendale, da realizzare in forma capillare e costante, è ormai diventata un fattore determinante per la comunicazione  delle attività  di CSR e di compliance ma all’impresa  viene anche chiesto di svolgere un ruolo sociale e di assumersi la responsabilità per gli impatti  e le conseguenze derivanti dalla propria attività, comunicando in modo trasparente.

Sulla difficoltà di comunicare responsabilmente e le complessità emergenti dal tentativo di adottare strategie di CSR credibili e realmente incidenti si confronteranno, nel corso della tavola rotonda, Massimiliano Di Domenico, Head of Government Affairs & Communications, GSK Italia; Giovanni Fiori, Ordinario di Economia, LUISS Guido Carli, Membro del Comitato Scientifico MaCoM; Federico Sannella, Corporate Affairs Director del gruppo SABMiller – Birra Peroni e Valerio Forconi, Corporate Affairs & Legal Manager di Imperial Tobacco Italia.

Al termine dell’incontro sarà presentata la II edizione del Master in Compliance Management – MaCoM – della LUISS Business School a cura di Alessandro Adotti.

Programma

Ore 17.00 Accredito partecipanti

Ore 17.30 Indirizzo di saluto

Giovanni Fiori, Ordinario di Economia, LUISS Guido Carli, Membro del Comitato Scientifico Macom – Master in Compliance Management LUISS Business School

Tavola Rotonda

Modera
Alessandro Adotti, Avvocato, Condirettore MaCoM  – Master in Compliance Management LUISS Business School

Intervengono

Massimiliano di Domenico, Head of Government Affairs & Communications, GSK Italia

Giovanni Fiori, Ordinario di Economia, LUISS Guido Carli, Membro del Comitato Scientifico Macom – Master in Compliance Management LUISS Business School

Federico Sannella, Corporate Affairs Director, SABMiller – Birra Peroni

Valerio Forconi, Corporate Affairs & Legal Manager, Imperial Tobacco Italia

Presentazione della II edizione del Master in Compliance Management a cura di Alessandro Adotti

Ore 19.00 Q&A

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In fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Ordine degli Avvocati di Velletri

La partecipazione all’evento è libera, è obbligatoria la registrazione
Per informazioni
Tel 06 85 222 251/385
mail: baif@luiss.it

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