Newsletter – 12 Marzo 2020, EMERGENZA COVID – 19, EXECUTIVE SUMMARY – CONTATTI UTILI STUDIO LEGALE ADOTTI

DPCM 11 Marzo 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Attività commerciali

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di rivendita di generi alimentari e di prima necessita come individuate nell’allegato 1 del DPCM (supermercati, alimentari, rivendita carburanti, commercio al dettaglio di apparecchiature elettroniche, ferramenta, profumerie, ottici, etc). Restano altresì chiusi i mercati, salvo le attività dirette di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Per ogni attività aperta deve essere garantita la “distanza di sicurezza interpersonale” di un metro.

Attività di ristorazione

Sono sospesi i servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e delle attività di catering, per le quali deve essere garantita la “distanza di sicurezza interpersonale” di un metro. Resta garantita la solo ristorazione con consegna a domicilio. Restano altresì aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di rifornimento carburante situate lungo la rete stradale ed autostradale nonchè all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroporti, lacustri e negli ospedali, dove deve essere garantita la “distanza di sicurezza interpersonale” di un metro.

Servizi alla persona

Sono sospese le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti, fatta eccezione per quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM (lavanderia, tintoria, servizi di pompe funebri, etc.).

Servizi di pubblica necessità

Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché le attività del settore agricolo e zootecnico di trasformazione agro alimentare.

Trasporti pubblici

Il Presidente di ogni Regione potrà disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende di trasporto pubblico locale, finalizzata alla riduzione ed alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, potrà disporre la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

Impiego pubblico

Le Pubbliche Amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma “agile” del proprio personale dipendente.

Altre attività produttive e professionali

Viene raccomandato l’utilizzo da parte delle imprese della forma di lavoro “agile” per le attività che possono essere svolte a distanza, l’incentivo all’utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti, la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, l’incentivo alle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, la limitazione massima degli spostamenti all’interno dei siti produttivi.

Validità delle disposizioni

Le disposizioni del DPCM producono effetto dal 12 Marzo 2020 al 25 Marzo 2020.

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