Modelli 231 e obbligatorietà di adozione: il Disegno di legge 726/2018

In questi giorni al Senato è stato presentato il DDL 726/2018 concernente la modifica al D.Lgs. 231/2001 nell’ottica dell’obbligatorietà dell’adozione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (Modelli 231) e della nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV).
La riforma, nello specifico, interesserebbe l’art. 1 del D.Lgs. 231/2001, ove si vorrebbe introdurre con il comma 3-bis la previsione secondo cui le società a responsabilità limitata, le società per azioni, quelle in accomandita per azioni, cooperative e consortili, nonché tutte le loro controllanti – purché con un attivo patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro o con ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori ad 8.800.000 euro in almeno uno degli ultimi tre esercizi – saranno tenute a depositare presso la camera di commercio di appartenenza la delibera di approvazione del Modello 231 e quella di nomina dell’OdV.

In caso di mancata osservanza della prescrizione, gli enti in questione saranno condannati al pagamento di una sanzione amministrativa di 200.000 euro per ciascun anno solare in cui persiste la violazione normativa. La sanzione viene ridotta a 50.000 euro nelle ipotesi di tardivo deposito della suddetta delibera.

Appare evidente che l’approvazione di una tale modifica rappresenterebbe un cambiamento davvero significativo nel campo della compliance aziendale. Dal momento dell’entrata in vigore del D.Lgs 231/2001, infatti, si è subito posto il problema se l’implementazione di questi sistemi di controllo soddisfi esclusivamente una necessità di gestione volontaria del rischio e di tutela dell’ente, ovvero possa configurarsi un vero e proprio obbligo giuridico (o quanto meno un dovere).

Sul punto è sicuramente illuminante quell’orientamento giurisprudenziale che tende ad affermare la responsabilità civile degli amministratori per omessa adozione del Modello, ravvisandone i presupposti proprio nella loro inerzia a fronte di uno specifico dovere, ai sensi dell’art 2392 c.c., di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (v. Tribunale Milano, Sez. VIII, 13 febbraio 2008, n. 1774). Ed infatti, i giudici hanno riconosciuto l’insorgenza di una obbligazione risarcitoria per inadeguata attività amministrativa e hanno concluso che l’amministratore delegato e presidente del C.d.A. è tenuto al risarcimento della sanzione amministrativa di cui all’art. 10 D.Lgs. 231/2001, nell’ipotesi di condanna dell’ente a seguito di reato, qualora non abbia adottato o non abbia proposto di adottare un Modello organizzativo.

Sempre in quest’ottica, preme ribadire l’importante efficacia esimente che deriverebbe all’ente dall’adeguamento del sistema di gestione del rischio adottato a norma del D.Lgs. 231/2001 al crescente catalogo dei reati presupposto ivi contemplati, evitando quindi sanzioni, danni al patrimonio e all’immagine aziendale.

Così come numerosi sono anche i benefici che scaturiscono dall’efficace operatività del Modello, tra cui: l’ottenimento del rating di legalità, con conseguente facilitazione dell’accesso al credito e ai finanziamenti e una migliore qualificazione nella partecipazione a gare; la semplificazione organizzativa, per il tramite di un’impostazione unitaria in grado di integrare i diversi sistemi di compliance aziendale e superare eventuali asincronie; l’aumento dell’efficienza aziendale, attraverso l’analisi e l’ottimizzazione dei processi, la tutela da rischi operativi, la condivisione delle informazioni e la definizione di procedure di controllo interno; il miglioramento dell’immagine dell’ente nei rapporti con terzi (altri enti, pubblica amministrazione, fornitori, banche e altri portatori d’interesse). A questi si aggiungono i vantaggi indiretti dati dal continuo monitoraggio previsto dal Modello, che favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale improntata alla legalità e alla trasparenza, nonché l’implementazione di un ottimo sistema di qualità.

Non solo. In questi anni ha preso piede la tendenza da parte delle istituzioni di richiedere l’adozione del Modello 231 come requisito indispensabile per rapportarsi con esse in quanto garanzia di legalità, efficienza e buon andamento nelle prestazioni rese. Solo per fare alcuni esempi, si pensi alla Regione Calabria che per prima con la L. 15/2008 ha imposto alle imprese operanti in regime di convenzione con la medesima di adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, così come al Decreto 588/2010 della Regione Lombardia, ove viene richiesto l’adeguamento al Modello 231 quale condicio sine qua non per gli enti che svolgono servizi formativi e che vogliono addivenire alla contrattazione con la Regione.

Molto importanti in questa direzione sono anche i Decreti 1179/2011 e 1180/2011 emanati dalla Regione Sicilia in materia di sanità privata accreditata, ove si prevede l’incremento sul budget delle singole strutture che “hanno adottato, hanno in corso di adozione o adotteranno il modello organizzativo, le procedure e le modalità di controllo previsti dall’applicazione del Decreto Legislativo n. 231/2001”; nonché la delibera n. IX/3540 del 30 maggio 2012 sempre della Regione Lombardia, che ha reso obbligatorio il Modello per le unità socio-sanitarie che vogliono mantenere o ottenere l’accreditamento regionale.
Da ultimo, si rammenta la delibera n. 32/2016 dell’ANAC (Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali) ove è statuito che in fase di affidamento di servizi, le stazioni appaltanti devono verificare l’osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

In questa analisi complessiva non si vuole certo trascurare anche il fatto che l’introduzione di meccanismi di controllo e organizzativi  potrebbero comportare costi sia diretti, dipendenti dalle risorse utilizzate per l’introduzione del Modello e per il suo mantenimento, sia indiretti, dovuti al ritardo nel compimento delle operazioni aziendali in seguito ai controlli e alle operazioni previsti dal modello stesso. Tuttavia, è evidente che la valutazione sull’adozione di un Modello organizzativo non può essere effettuata riferendosi esclusivamente a criteri aziendalistici ed economici ma, piuttosto, considerando attentamente le disposizioni normative vigenti e l’importante valorizzazione in ambito nazionale ed estero della tematica dei controlli interni che, da mero adempimento formale, hanno assunto un ruolo di rilievo nelle decisioni di business, mediante l’associazione dei processi di risk assessment e di risk management all’insieme di procedure organizzative progettate per raggiungere gli obiettivi di economicità, attendibilità e conformità. Conseguenza naturale di tale mutata filosofia è la titolarità in capo ai vertici aziendali del compito di curare un’adeguata attività di controllo dei rischi, quale parte integrante e qualificante della loro alta amministrazione, consistente nella pianificazione strategica.

In sostanza, il significativo ampliamento negli anni dei reati presupposto che impone ormai l’estensione dell’attività di risk assessment alla quasi totalità dei settori d’impresa, l’obbligatorietà dei Modelli 231 in specifici contesti e il profilarsi di un preciso orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità del management verso l’ente, inducono a ritenere che l’adozione di un Modello efficacemente implementato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 già da oggi (come lo sarà certamente in futuro, se dovesse divenire legge il DDL in commento) rappresenti de facto un vero obbligo per le aziende o, quantomeno, un dovere proprio dei vertici amministrativi tenuti, in ragione della carica assunta, a vigilare sull’assetto amministrativo e contabile garantendone l’adeguatezza organizzativa.

Related Posts