L’art. 2929 del Codice Civile esclude che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione possano produrre effetti nei confronti del terzo acquirente (o assegnatario), salvo il caso di collusione con il creditore procedente.
Ratio della norma è evidentemente la garanzia della sicurezza e stabilità degli acquisti coattivi.
Presupposto imprescindibile, peraltro, è la circostanza che la vendita (o l’assegnazione) sia avvenuta e si sia perfezionata senza vizi formali propri.
L’aquisto dell’immobile pignorato dal terzo in buona fede in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo
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