La recente riforma delle procedure concorsuali

L’11 Ottobre 2017 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge sulla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, già approvato dalla Camera dei deputati. Il testo, approvato a Palazzo Madama con 172 voti a favore, 34 contrari e zero astenuti, diventa così legge.

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al R.D n. 267 del 1942, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovra indebitamento di cui alla legge 27 Gennaio 2012, n.3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

Nell’esercizio della delega il Governo tiene conto della normativa dell’Unione Europea. Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha definito tale riforma come una “riforma di portata epocale” attraverso la quale l’Italia si allinea all’Europa e le procedure diventano più trasparenti evitando zone di opacità e, soprattutto, una riforma che cambia la figura del fallito.

Infatti si sostituisce il termine “fallimento” e i suoi derivati con l’espressione “liquidazione giudiziale”, adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose; si elimina l’ipotesi della dichiarazione di fallimento d’ufficio, di cui all’art. 8 del Dlgs n.270\ 1999 e si introduce una definizione dello stato di crisi intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’art. 5 del R.D n.267\ 1942. Si adotta un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore con caratteristiche di particolare celerità prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza. Si assoggetta al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica che giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici. Si dà priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportano il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, inoltre, si uniforma e si semplifica, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale ; infine si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea.

Appare rilevante la previsione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di natura non giudiziale e confidenziale finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Sul tema della liquidazione giudiziale il punto della riforma più importante attiene alla figura del curatore, il quale diventa il dominus della procedura stessa con poteri rafforzati: accederà più facilmente alle banche dati della P.A., potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai creditori sociali, sarà affidata a lui – e non più al giudice delegato- la fase di riparto dell’attivo tra i creditori, e sottesa alle operazioni di liquidazione dell’attivo della procedura con l’obiettivo della massima trasparenza.

Per facilitare una composizione assistita si prevede una fase preventiva di allerta attivabile direttamente dal debitore o d’ufficio dal tribunale su segnalazione dei creditori pubblici. In caso di procedura su base volontaria, il debitore sarà assistito da un apposito organismo istituito presso le Camere di Commercio e avrà sei mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata con i creditori. L’esito negativo della fase di allerta è pubblicato nel registro delle imprese. L’imprenditore che attiva tempestivamente l’allerta o si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata godrà di misure premiali.
Si ridisegna il concordato preventivo ammettendo anche il concordato che mira alla liquidazione dell’azienda se in grado di assicurare il pagamento del 20 % dei crediti chirografari.

Per quanta riguarda, poi, l’insolvenza di gruppi di imprese si pone in essere una procedura unitaria per la trattazione della crisi e dell’insolvenza delle società del gruppo e , anche in caso di procedure distinte, vi saranno comunque obblighi di collaborazione reciproca e di informazione a carico degli organi procedenti.

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