La Legge n. 3 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una soluzione particolare che consente di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali.
Il debitore ha la facoltà di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi, attraverso un procedimento assoggettato a procedure camerali ex artt. 737 ss. c.p.c., che viene definito un ibrido tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis della Legge Fallimentare.
Tale disciplina, dunque, si presenta come uno strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non a carattere negoziale – transattivo.
La composizione della crisi da sovraindebitamento: il piano del consumatore tra tutela del debitore insolvente e sanzione del creditore per omessa verifica del merito creditizio
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