Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. n. 14/2019

Il 14 febbraio u.s. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.  Salvo quanto previsto all’art. 389 comma 2 (in forza del quale “Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in  vigore il trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta Ufficiale del presente decreto”, quindi il 16 marzo p.v.), il provvedimento entrerà in vigore il 15 agosto 2020 (ossia decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).Trattasi di un importante intervento di riforma della materia delle procedure concorsuali che, già all’art. 2, segna alcuni cambiamenti nelle definizioni relative all’ istituto. In particolare, ai fini del predetto codice si intende per:     – «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;     – «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le  proprie obbligazioni;     – «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di  insolvenza  del consumatore,   del    professionista,    dell’imprenditore    minore, dell’imprenditore agricolo,  delle  start-up  innovative  di  cui  al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni  altro  debitore  non assoggettabile alla liquidazione  giudiziale  ovvero  a  liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste  dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;     –  «impresa minore»: l’impresa  che  presenta  congiuntamente  i seguenti  requisiti:  1)  un   attivo   patrimoniale   di   ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre eserciziantecedenti la data di deposito  della  istanza  di  apertura  della liquidazione giudiziale o dall’inizio  dell’attività,  se  di  durata inferiore; 2) ricavi,  in  qualunque  modo  essi  risultino,  per  un ammontare complessivo annuo non superiore ad  euro  duecentomila  nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale  o  dall’inizio  dell’attività se  di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti  anche  non  scaduti  non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori  possono  essere aggiornati ogni tre anni con decreto  del  Ministro  di   Giustizia adottato a norma dell’articolo 348; –  «grandi imprese»: le imprese che, ai  sensi  dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del Consiglio del 26 giugno 2013, alla  data  di  chiusura  del  bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni  di  euro;  b)  ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero   medio   dei   dipendenti   occupati   durante   l’esercizio: duecentocinquanta;    –  «gruppo di imprese»: l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli  articoli  2497  e 2545-septies del codice civile,  sono  sottoposti  alla  direzione  e coordinamento di una società, di un ente o di  una  persona  fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal  fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al  consolidamento  dei  loro  bilanci;  2)  siano  sottoposte   alla direzione  e  coordinamento  di  una  società o  ente  le  societàcontrollate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento. Con questo nuovo Codice il legislatore si pone l’obiettivo di riformare in modo organico ed unitario la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando il sistema normativo nel suo complesso, al fine di superare le difficoltà derivanti dalla formazione di indirizzi giurisprudenziali contrastanti.L’articolato delinea taluni principi giuridici generali, destinati ad operare come punti di riferimento per le diverse procedure, ossia:

▪   si sostituisce il termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”;

▪   si introduce una definizione di “stato di crisi”, intesa come probabilità di futura insolvenza;

▪   si adotta un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore con caratteristiche di particolare celerità;

▪   si assoggetta ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;

▪   si prevede di dare priorità alla trattazione delle proposte che comportano il superamento della crisi, assicurando la continuità aziendale anche tramite un diverso imprenditore;

▪   si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale.

Una delle innovazioni più significative è l’introduzione della “procedura di allerta e di composizione assistita della crisi” ove gli strumenti di allerta si distinguono tra oneri di segnalazione posti a carico di alcuni soggetti qualificati ed obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore (art. 12), con la funzione di rilevare tempestivamente la situazione sollecitando l’adozione delle misure più idonee. Più nel dettaglio, si prevede che gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, devono: 1) verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione; 2) segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi (art. 14).

La nuova normativa stabilisce che l’OCRI (Organismo di composizione della crisi e dell’insolvenza) sia costituito presso ciascuna Camera di commercio con il compito di ricevere le segnalazioni di indizi della crisi e gestire il procedimento di allerta assistendo l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento composizione assistita della crisi (art. 16, 17 e 18);

La riforma prevede misure premiali in favore dell’imprenditore che si è attivato tempestivamente per prevenire l’aggravarsi dello stato di crisi o che ha presentato domanda di accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza (art. 25) e introduce un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dell’insolvenza del debitore.

Altra importante novità è l’incentivazione della composizione negoziale stragiudiziale della crisi attraverso: i piani attestati di risanamento; gli accordi di ristrutturazione dei debiti; gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e le convenzioni di moratoria.

Si segnala, inoltre, che a norma del nuovo Codice, l’istituto del fallimento viene sostituito dalla procedura di liquidazione giudiziale, per la quale è stato previsto un procedimento ispirato ai principi di rapidità e concentrazione ed è stato introdotto uno specifico albo dei curatori.

Con la riforma delle procedure concorsuali, inoltre, il legislatore ha confermato che la proposta di concordato costituisce uno dei modi di chiusura della liquidazione giudiziale e ha introdotto una regolamentazione unitaria per la risoluzione della crisi dei gruppi di imprese.

Al fine di dare attuazione alla nuova disciplina, sono state apportate importanti modifiche anche alle disposizioni del codice civile. In particolare, è stato inserito il comma 2 all’art. 2086 c.c. stabilendo che l’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha il dovere: a) di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale; b) di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 374). Detti obblighi vengono estesi a tutti i tipi di società.

Con riferimento alla responsabilità degli amministratori, è stato previsto che: a) gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; b) l’azione di responsabilità può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti; c) la rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali; d) la transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Inoltre, si evidenzia che sono state ampliate le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori nella società a responsabilità limitata. L’art. 2477 comma 3 c.c. prevede infatti che la loro nomina è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni, 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 10 unità.

Da ultimo, in materia di disposizioni penali, riscontriamo la sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale” nelle relative fattispecie incriminatrici come i delitti di bancarotta fraudolenta (art. 322), bancarotta semplice (art. 323), ricorso abusivo al credito (art. 325) e denuncia di creditori inesistenti e omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario o mancata osservanza degli obblighi ex art. 49 comma 1, lett. c) ed art. 150 (art. 327), anche quanto i fatti sono commessi da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale (amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori: artt. 329, 330, 331, 332).

In sostanza, salvo le fattispecie ex art. 344 ed art. 345 (reati commessi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi), le disposizioni penali della riforma corrispondono sostanzialmente alle equivalenti previsioni dell’attuale legge fallimentare sul piano delle condotte incriminatrici.

 

 

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