Diretta corresponsione dell’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne

La Seconda Sezione della Corte d’Appello di Roma con la Sentenza n. 5022, pubblicata il 18 Luglio del 2018, si è espressa in merito ad una controversia relativa alla corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del padre direttamente alla figlia maggiorenne,  non economicamente autosufficiente.

La Corte d’Appello ha sostenuto che il padre che versa l’assegno di mantenimento direttamente alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente con il consenso della stessa e con la conoscenza e il consenso, anche tacito, della madre con questa convivente è liberato dalla sua obbligazione. La figlia ricevendo direttamente dal padre la somma dovuta è stata soddisfatta nel suo diritto al mantenimento riconosciuto dagli artt. 30 C, 147 c.c. e 315 bis comma 1 c.c.

La Corte ha inoltre sottolineato come in mancanza del riconoscimento dell’estinzione dell’obbligazione-  in presenza del consenso tanto del figlio maggiorenne quanto del genitore avente diritto all’assegno di mantenimento – si creerebbe la “ paradossale situazione” per la quale il genitore  che ha adempiuto puntualmente al suo obbligo di mantenimento si troverebbe costretto ad “effettuare nuovamente il versamento delle somme dovute” non solo nelle mani della figlia il cui diritto al mantenimento è stato soddisfatto , ma anche nelle mani dell’ altro coniuge.

Tale pronuncia rappresenta una novità rispetto al costante orientamento della Corte di Cassazione che ha più volte sostenuto che “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente” non può pretendere di corrispondere direttamente al figlio la propria prestazione in assenza di una specifica domanda giudiziale del figlio.

Tuttavia la pronuncia della Corte d’Appello di Roma risulta pienamente conforme a ciò che la stessa Corte di Cassazione ha sostenuto nella sentenza dell’11 novembre 2013 n. 25300 dove è stato riconosciuto in capo al figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente e al genitore con lui convivente la titolarità di diritti di credito autonomi “ancorché concorrenti, così che sono entrambi legittimati a percepire l’assegno dall’obbligato”.

Da ciò risulta che il padre non può di sua sponte “scegliere di erogare l’assegno direttamente nelle mani” del proprio figlio maggiorenne ma nel momento in cui il padre versa la somma dovuta al figlio maggiorenne, economicamente non autosufficiente con il consenso tanto del figlio quanto dell’altro genitore,  sarà liberato dalla sua obbligazione.

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