Newsletter Studio Adotti – Gennaio 2022

Alcune novità giurisprudenziali e normative di fine  2021

Il 2021 si chiude con alcune importanti novità giurisprudenziali e normative che rappresentano degli  importanti elementi di riflessione, fra le altre si segnalano, brevemente:

  • CEDU – Sezione I – Sentenza del 28.10.21 – Ricorso n. 55064 : la CEDU – nel caso di specie e nell’ ambito di un ricorso contro lo Stato italiano, interposto in riferimento all’ applicazione dell’ art. 366 del C.P.C. (“Contenuto del Ricorso”) che regola il principio di “autosufficienza” del ricorso in Cassazione – ha ritenuto sussistente la violazione dell’ art. 6 della Convenzione Europea (“Diritto ad un equo processo”) per eccessivo formalismo nell’ applicazione del principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione, in violazione di quello di proporzionalità, in riferimento alla giurisprudenza indicata dal Ricorrente (almeno fino al 2012).
  • SS.UU. Cass. Civ. Ordinanza n. 36373/21 del 12.10.21: la pronuncia (che merita una lettura attenta e dedicata non essendo possibile in questa sede riassumere la vicenda processuale) appare di rilevante interesse sotto il profilo del sindacato giudiziario sull’ “atto politico” e, in particolare, quanto all’applicazione del principio della separazione dei poteri. Per brevità si cita il passaggio del provvedimento ove si legge quanto segue: ”Gli attori hanno assunto che la norma di legge di bilancio sopra citata sia difatti lesiva per la disciplina che ne è derivata…Né hanno inteso affermare che il giudice, con invasione dei meccanismi di responsabilità politica, abbia direttamente a sindacare la maniera con cui la potestà è stata svolta. Hanno invece postulato che la citata norma della legge per il bilancio 2020, ove non disapplicata, debba essere ritenuta illegittima costituzionalmente o perché discriminatoria o perché in contrasto col diritto comunitario. E in questa prospettiva hanno assunto di aver diritto al risarcimento del danno da illecito civile nei confronti di quelle autorità che di quella legge di bilancio hanno curato la presentazione e concorso all’ approvazione…Ne deriva che l’azione postula la giurisdizione del giudice ordinario quale giudice naturale dei diritti fondamentali, non interferendo con potestà altrimenti riservate.
  • L. n. 206 del 26.11.21, recante “Delega al Governo per l’ efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” delega, appunto, il Governo a adottare, entro un anno dall’ entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi con i quali si dovrà procedere al riassetto della normativa processuale civile in funzione della sua semplificazione, speditezza e razionalizzazione. A tacere dell’ ovvia necessità di “semplificare, velocizzare e razionalizzare” il processo civile, derivante soprattutto dai noti ritardi nella definizione dei contenziosi nonché dai richiami europei e non in merito (e dalla necessità di raggiungere gli obiettivi funzionali al PNRR), siamo di fronte all’ ennesima riforma del processo civile la quale appare tesa allo sviluppo di istituti quali la mediazione e la negoziazione assistita nonché alla semplificazione dei riti processuali – prova ne siano le significative riforme che impatteranno i procedimenti di primo grado, di appello e di cassazione, a tacere di quelli in materia di esecuzione forzata e nell’ ambito del diritto di famiglia e dei minori – che segue numerose altre le quali, evidentemente, non hanno inciso nel modo sperato. Una chiosa appare necessaria: le importanti risorse messe in campo per la riforma e, da ultimo, per l’ Ufficio per il Processo nell’ ambito del PNRR sono senz’ altro presupposti importanti della strategia tesa a ricondurre l’ arretrato del processo civile a livelli accettabili e fisiologici, tuttavia, parallelamente, non può non essere evidenziato il carico ulteriore che queste riforme pongono sulle già appesantite spalle del mondo professionale forense chiamato anch’ esso ad attuarle nell’ impegno applicativo quotidiano e nel contesto di una stagione molto difficile e sfidante per tutti gli operatori del diritto.

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