Nuova Legge sulla Concorrenza: alcune rilevanti novità in materia di RC Auto

La Legge del 04.08.2017 n. 124, pubblicata in G.U. in data 14.08.2017 ed in vigore dal 29.08.2017, è stata promulgata, si legge nell’art. 1, al fine di “rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza”.

La nuova disposizione, tra i vari profili di riforma, ha introdotto anche alcune modifiche in materia di RC auto, che vanno dall’applicazione di sconti sui premi di polizza per gli automobilisti più virtuosi, alla riduzione delle cosiddette frodi assicurative, sino alla predisposizione di una tabella unica nazionale per il danno da cosiddette “macrolesioni”.

Tra le diverse novità, se ne segnalano alcune, con cui la nuova Legge sulla Concorrenza ha inteso modificare, in maniera rilevante, il Codice delle Assicurazioni private di cui al D. Lgs n. 209 del 07.09.2005:

  • introduzione di sconti obbligatori sulle polizze RCA a favore di chi installa meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, per prevenire le cosiddette frodi assicurative, inoltre, applicazione di uno sconto “aggiuntivo e significativo”, calcolato sulla base di parametri oggettivi “tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio”, per i conducenti virtuosi che risiedono nelle Provincie a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio elevato più alto (introduzione art. 132-ter Codice della Assicurazioni private);
  • possibilità per l’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del mezzo danneggiato, avvalendosi di ditte di autoriparazione di propria fiducia: in questo caso la ditta deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria (introduzione comma 11-bis art. 148 Codice della Assicurazioni private);
  • previsione di una procedura di identificazione dei testimoni in ipotesi di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. “testimoni di comodo”. In particolare, in caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell’accadimento dell’incidente stradale deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale inviato dal danneggiato nei confronti dell’Impresa di assicurazione. In mancanza, l’identificazione dovrà essere richiesta all’assicurato dalla medesima Impresa di assicurazione, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia e l’assicurato dovrà rispondere, nelle stesse modalità e nell’ulteriore termini di sessanta giorni, con avvertimento delle conseguenze processuali circa la mancata risposta. Fatte salve le risultanze contenute nei verbali delle Autorità intervenute sul luogo dell’indicente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta, dunque, l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
  • nuova formulazione dell’articolo 138 del Codice della Assicurazioni private, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, con cui si demanda ad un successivo D.P.R., da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, la predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. Le finalità della emanazione della tabella per le macrolesioni sono garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
  • previsione del divieto del rinnovo tacito, a richiesta dell’assicurato, anche ai contratti assicurativi stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), qualora la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto, ossia col medesimo contratto ovvero con un contratto stipulato contestualmente (introduzione comma 1-bis, art. 170 bis, Codice della Assicurazioni private).

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