L’aquisto dell’immobile pignorato dal terzo in buona fede in ipotesi di inesistenza del titolo esecutivo

L’art. 2929 del Codice Civile esclude che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione possano produrre effetti nei confronti del terzo acquirente (o assegnatario), salvo il caso di collusione con il creditore procedente.
Ratio della norma è evidentemente la garanzia della sicurezza e stabilità degli acquisti coattivi.
Presupposto imprescindibile, peraltro, è la circostanza che la vendita (o l’assegnazione) sia avvenuta e si sia perfezionata senza vizi formali propri.

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