La sentenza della Corte Costituzionale del 26 settembre 2018 in materia di Jobs Act.

La Corte Costituzionale, il giorno 26 settembre 2018, si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa all’art. 3 del d.lgs. 23/2015.Tale articolo faceva parte del c.d. Jobs Act che ha riformato il diritto del lavoro tra il 2014 ed il 2015 e dettava una disciplina in tema di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

La Consulta ha dichiarato illegittimo il primo comma dell’art. 3 del c.d.” Jobs Act”, per violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. L’art. 3 comma 1 del d.lgs. 23/2015 sanciva che in caso di licenziamento illegittimo il lavoratore aveva diritto ad un’indennità non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità. L’indennità, in precedenza, era commisurata agli anni di servizio prestati con evidente disparità di trattamento tra i lavoratori licenziati illegittimamente dopo molti anni di servizio e quelli licenziati ingiustamente dopo pochi anni di lavoro. Il d.l. del 12 luglio 2018 n.87, c.d.” Decreto Dignità”, ha innalzato il quantum delle indennità, ma non ha modificato la proporzionalità relative agli anni di servizio prestati.

La Corte Costituzionale, pertanto, ha sostenuto che la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria ai principi di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sancito dagli artt. 3 e 35 C. Da questa sentenza, che verrà pubblicata nelle prossime settimane, discende, in attesa di una nuova legge che disciplini la materia, la reviviscenza dei criteri di commisurazione dell’indennità previsti dalla l.92/2012, c.d. “Fornero” in cui era previsto che il Giudice dovesse decidere l’ammontare dell’indennità da commisurare al lavoratore ingiustamente licenziato analizzando di volta in volta il caso concreto rimesso al suo giudizio e facendo riferimento ad una pluralità di criteri eterogenei che potessero aiutare il giudice a determinare in  maniera più corretta l’ammontare dell’indennità spettante al lavoratore, come la valutazione dell’anzianità di servizio o la presenza di eventuali familiari a carico.

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