La rinegoziazione dei contratti d’Impresa alla luce della Relazione Tematica n. 56/2020 dalla Corte di Cassazione.

La Relazione Tematica n. 56 della Corte di Cassazione dell’8 Luglio 2020, nell’ambito delle “Novità normative sostanziali del diritto emergenziale Anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”, tra i diversi argomenti affrontati, analizza la problematica relativa agli effetti dall’emergenza pandemica sui contratti d’impresa, prendendo in considerazione, attraverso una chiave interpretativa, l’istituto della rinegoziazione contrattuale in buona fede.

La Corte di Cassazione, muovendo dal presupposto che le norme codicistiche del nostro ordinamento prevedono rimedi volti quasi esclusivamente alla scioglimento del rapporto contrattuale ovvero alla conclusione del rapporto stesso, offre una nuova chiave di lettura dell’art. 1372 c.c., relativo alla vincolatività assoluta del contratto, che deve essere temperato – specialmente nei casi in cui, per effetto di accadimenti successivi l’equilibrio contrattuale si mostri sostanzialmente snaturato –  con il principio del “rebus sic stantibus”.

Il problema posto in luce dalla Relazione in esame è legato al giusto contemperamento tra il rispetto delle condizioni contrattuali pattuite nella loro formulazione primigenia, certamente valide nel momento in cui restano inalterati i presupposti attraverso i quali è stato posto in essere il contratto e l’ipotesi in cui, alcune sopravvenienze – non prevedibili al momento della stipula – ne rendano difficoltosa l’esecuzione.

Il problema delle sopravvenienze sperequative del contratto è particolarmente avvertito a livello di contrattazione internazionale la cui prassi da tempo contempla le clausole di adeguamento, c.d. di “hardship”, che disciplinano le ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta, nel caso in cui la prestazione di una delle parti diventi troppa onerosa, tale da comportare un sacrificio sproporzionato di una parte a vantaggio dell’altra

In questa chiave, la Corte di Cassazione osserva che nel nostro sistema codicistico, gli artt. 1175 e 1375 c.c., in tema di obbligazioni e di effetti del contratto, impongono alle parti il rispetto dei principi di correttezza e di buona fede i quali, secondo il ragionamento della Corte, rappresentano un importante metro di approccio alle problematiche correlate all’esecuzione del contratto, in situazioni emergenziali come quella legata al Covid-19.

Proprio la portata sistematica del principio della buona fede oggettiva, previsto nella fase esecutiva del contratto (ex art. 1375 c.c.) può assumere, infatti, assoluta centralità in casi in cui sopravvengono situazioni imprevedibili che minano l’esecuzione contrattuale, postulando l’istituto della rinegoziazione come necessaria.

Si tratta, secondo la Corte di Cassazione, di assumere una visione che sostituisca la logica del contratto “statico e blindato” con quella della leale collaborazione tra le parti, tesa a superare le sopravvenienze che incidono sull’equilibrio contrattuale.

In tal senso, seguendo il principio della buona fede nell’esecuzione contrattuale e collegandolo, prosegue la Corte di Cassazione, al fondamentale principio di “solidarietà sociale ed economica” previsto dall’art. 2 della Costituzione, la rinegoziazione potrà divenire un passaggio obbligato, con la conseguenza che chi si sottrae all’obbligo di ridiscutere le condizioni contrattuali può commettere una violazione del bilanciamento contrattuale, stigmatizzabile sotto il profilo sanzionatorio.

In tal caso, la soluzione suggerita dalla Corte di Cassazione, allorchè una delle parti rifiuti di rinegoziare il contratto, è non solo quella della richiesta di risarcimento del danno per il mancato rispetto della buona fede contrattuale, bensì anche quella della richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., con la conseguente possibilità per il Giudice di “sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga conto dell’accordo di rinegoziazione non concluso”.

In sostanza, la parte che per l’inadempimento dell’altra non ottiene l’accordo modificativo del contratto, cui potrebbe aver diritto in talune circostanze, può chiedere al Giudice di produrre gli effetti dell’accordo con propria sentenza.

Certamente, la soluzione offerta dalla Relazione Tematica della Corte di Cassazione potrà costituire, anche per l’autorevolezza della fonte da cui proviene, una guida importante per gli operatori del diritto che si troveranno ad affrontare, per prime, le problematiche conseguenti agli effetti dell’emergenza pandemica in tema di rapporti contrattuali.

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