La nuova azione di classe

Il 3 aprile scorso il Senato ha dato via libera  al DDL n. 844 che ha riformato  integralmente l’azione di classe (c.d.  class action ).

La prima importante novità è costituita dallo spostamento della disciplina della class action all’interno del Codice di Procedura Civile con l’introduzione del Titolo VIII – bis del Libro quarto del predetto Codice, in materia di azione di classe.

Il nuovo Titolo VIII – bis ( “Dei procedimenti collettivi”), di cui dall’art. 840 – bis all’  art.  840 –  sexiesdecies  riguarda , unitamente alle ulteriori previsioni del DDL  relative alle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile, previsioni che, ai sensi dell’art. 7 del DDL ,  entreranno in vigore decorsi 12 mesi dalla pubblicazione della nuova normativa nella Gazzetta Ufficiale.

Le nuove disposizioni si applicheranno, sempre ai sensi del citato art. 7, alle condotte illecite poste in essere successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa mentre a quelle precedenti continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della predetta entrata in vigore ( così come restano ferme le disposizioni del DLGS del 19 Gennaio 2017, riguardante  l’attuazione della Direttiva 2014/14/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione Europea).

Venendo alle specifiche previsioni, l’articolo 840 – bis riguardo l’ambito di applicazione e la legittimazione attiva che, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, è posta  esclusivamente in capo alle organizzazioni ed associazioni iscritte in un elenco pubblico, istituito presso il Ministero di Giustizia.

L’art. 840 – ter riguardo la forma e l’ammissibilità della domanda, la quale si propone con ricorso esclusivamente innanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale ove ha sede la parte resistente.

Ricorso e decreto di fissazione dell’udienza sono resi pubblici a cura della cancelleria nel portale dei servizi telematici del Ministero di Giustizia.

Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione di cui art. 702 – bis del Codice di Procedura Civile (senza la possibilità che venga disposto il mutamento del rito).

Entro 30 giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda.

La domanda è dichiarata inammissibile per infondatezza, per mancanza di omogeneità dei diritti tutelabili individuali e per altre motivazioni.

Il reclamo avverso l’ ordinanza ammissiva non sospende il procedimento in corso.

L’art. 840 – quinquies riguarda il procedimento prevedendo  i termini processuali dell’ azione di classe, laddove i diritti degli aderenti sono però accertati, secondo quanto previsto dall’art. 840 – octies,  cioè successivamente alla pronuncia della sentenza che “ammette” l’azione di classe.

Il rito è connotato dalla semplicità e dalla speditezza ove, ai fini dell’accertamento della responsabilità del resistente,  il tribunale può avvalersi di presunzioni semplici e dati statistici.

Peraltro sono amplissimi i poteri del giudice con riferimento alla potestà di ordinare al  resistente l’ esibizione di prove rilevanti ai fini del decidere.

Con la sentenza dell’accoglimento, prevista dall’art. 840 – sexies,  il tribunale provvede sulle  domande e, fra le altre cose,  dichiara aperta la procedura di adesione nominando il giudice delegato ed un rappresentante comune degli aderenti il quale predispone poi il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti,  ai sensi dell’art. 840 –  octies.

L’art. 840 – decies regola l’impugnazione della sentenza mentre l’art. 840 – undecies regola l’impugnazione del decreto di cui all’art. 840 – octies.

L’art 840 – quaterdecies riguarda gli accordi di natura transattiva.

Infine, resta normata, nello spirito delle precedenti previsioni applicabili, con l’art. 840 –  sexiesdecies, l’azione inibitoria collettiva nei confronti di imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità,  relativamente a atti  e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività.

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