LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA SULLA LEGITTIMAZIONE DELL’ANTITRUST A SOLLEVARE L’INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA’

Con una recente pronuncia (Sentenza del 31 Gennaio 2019, n. 13) la Corte Costituzionale ha, fra le altre cose, esaminato la questione attinente alla legittimazione dell’ AGCM a sollevare l’incidente di costituzionalità.

Aldilà del merito della vicenda, il centro della pronuncia e, quindi, del ragionamento della Corte ruota intorno alla qualificazione dell’ AGCM quale “giudice” e quindi quale soggetto che, in base alla legge, è abilitato a sollevare l’incidente di costituzionalità.

Aldilà di alcuni parallelismi con il “test di resistenza” che in materia è anche collegato all’interpretazione ed applicazione dell’art. 267 del TFUE (i.e. “chi può sollevare il rinvio ex 267 TFUE innanzi alla CDG”) , la Corte, con la Sentenza citata,  ha ritenuto non sussistenti tali caratteristiche in capo alla AGCM.

Pertanto la Corte ha concluso per l’inammissibilità per difetto della legittimazione del remittente non ravvisando le caratteristiche del “giudice” in capo all’Autorità.

In linea con una precedente pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE, la quale non ha ritenuto abilitata ad effettuare “rinvio pregiudiziale” una diversa Autorità di un altro Stato membro, la Corte Costituzionale ha precisato, sostanzialmente, che nel caso di specie mancano in capo all’ AGCM i requisiti di terzietà per la “ontologica incompatibilità” tra il ruolo dell’AGCM quale preteso giudice e, nello stesso tempo,  parte processuale nell’eventuale giudizio contro i suoi provvedimenti.

La Corte non ha quindi ritenuto  sussistente alcuna “zona d’ombra” o giustificazione che, anche a “limitati fini”, possa implicare la “giurisdizionalizzazione” di una attività e, ritiene chi scrive, di un’Autorità che per quanto “indipendente” ha natura amministrativa, così come i  provvedimenti dell’ AGCM, eventualmente sottoposti alla tutela giurisdizionale, (quella del TAR del Lazio, secondo la Legge) rivestono la caratteristica di provvedimenti amministrativi.

Il contraddittorio che si sviluppa innanzi all’Autorità, ha proseguito nel suo ragionamento la Corte,  ha natura “verticale” e non “orizzontale” laddove, nel processo il giudice  ha un ruolo di  terzietà.

Infine sono state rigettate le argomentazioni relative ad una pretesa terzietà dell’Autorità a causa di una, non ravvisata, separazione funzionale tra gli Uffici e il Collegio della stessa nonché la legittimazione dell’Autorità “ai limitati fini” per colmare eventuali vuoti di accesso al controllo costituzionale, ritenuti non sussistenti da parte della Corte (proprio in quanto i provvedimenti dell’Autorità sono impugnabili in sede giurisdizionale).

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