Il Disegno di legge sulla manipolazione delle competizioni sportive

In questi giorni è stato presentato  alla Camera dei Deputati il DDL n. 1638, concernente la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”.

Il testo in esame, approvato in prima lettura dal Senato il 27 febbraio u.s., ha come scopo di introdurre nel nostro ordinamento disposizioni di adeguamento alle prescrizioni della predetta Convenzione che mira ad uniformare i paesi aderenti nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Più precisamente, la Convenzione in esame esorta i governi ad adottare misure, anche legislative, volte in particolar modo a:  prevenire conflitti di interesse tra gli operatori delle scommesse sportive e gli organizzatori; incoraggiare le autorità di controllo delle scommesse sportive a lottare contro la frode, limitando o sospendendo, se necessario, la possibilità di effettuare scommesse sportive;  lottare contro le scommesse sportive illecite, consentendo la chiusura o la limitazione dell’accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori.

In quest’ottica, alle organizzazioni sportive e agli organizzatori delle competizioni viene inoltre chiesto di adottare e implementare regole più rigide per combattere la corruzione, sanzioni e misure disciplinari e dissuasive appropriate in caso di violazioni, nonché principi di buona governance.

Il testo del DDL giunto alla Camera, nel recepire quanto prescritto dalla Convenzione, individua nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’autorità competente in materia ed introduce tra i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, concernente la responsabilità amministrativa degli enti, anche quelli di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401, ossia i reati di frode in competizioni sportive, di esercizio abusivo di gioco o di scommessa e di giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies), ovviamente distinguendo sul piano sanzionatorio tra delitti (puniti con sanzione pecuniaria e sanzione interdettiva) e contravvenzioni (puniti solo con sanzione pecuniaria).

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