Brevi riflessioni sulla Sentenza della Corte Costituzionale Federale tedesca del 5 Maggio 2020, in merito al programma di acquisto di titoli pubblici da parte della BCE

La Sentenza in commento – aldilà della sua risonanza – costituisce un precedente di rilievo che colpisce per una serie di considerazioni che non possono che  risultare come dense di  perplessità  nei confronti dell’ azione della BCE ( e del modo in cui questa era stata valutata dalla CGUE, per i motivi che in seguito saranno riportati) nell’ambito del c.d. Public Sector Purchase Programme (PSPP), relativamente all’ acquisto di titoli di stato sul mercato secondario,  oggetto di alcuni ricorsi per esame di costituzionalità con riferimento alla Legge Fondamentale tedesca ed ai diritti di alcuni ricorrenti, innanzi alla  Corte Costituzionale Federale tedesca.

In particolare,  la Corte anzidetta ha ritenuto di non condividere il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea dell’ 11 Dicembre 2018  (Sentenza della Corte – Grande Sezione – C-493/17) con il quale,  in sede di rinvio pregiudiziale in merito alla validità di norme dell’ Unione,  nell’ambito del procedimento poi conclusosi con la Sentenza in commento, la CGUE si era pronunciata sull’ insussistenza di elementi  idonei, ovvero sull’ irricevibilità di questioni pregiudiziali atte ad inficiare la validità della Decisione 2015/774 della BCE, del 4 Marzo 2015, in merito ad  un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, come modificata dalla Decisione 2017/100 della medesima BCE, dell’ 11 Gennaio 2017.

I ricorsi interposti innanzi alla Corte tedesca muovevano dal presupposto che il PSPP violerebbe il divieto di finanziamento monetario di cui all’ art. 123 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (TFUE) nonché gli artt. 5, paragrafo 1 del Trattato sull’ Unione Europea (TUE), in combinato disposto con gli arti. 119 e 127 e seguenti del TFUE.

In particolare la Corte Costituzionale tedesca ha ritenuto che, alla luce degli artt. 119 (in materia di politica economica e monetaria) e 127 e ss. (in materia di politica monetaria) del TFUE, le decisioni della BCE (quelle citate ed altre) siano suscettibili di attento scrutinio e ciò nonostante la differente valutazione della CGUE resa in sede di rinvio pregiudiziale nel procedimento anzidetto.

Nel riaffermare che gli Stati membri restano i “padroni dei trattati” e l’UE non si è evoluta in uno stato federale la Corte tedesca, pur riconoscendo che l’interpretazione e l’ applicazione del diritto dell’ Unione spetta principalmente alla CGUE (ai sensi dell’ art. 19 del TUE), ha criticato la statuizione della CGUE in quanto “insostenibile dal punto di vista metodologico” poiché la Corte del Lussemburgo non avrebbe considerato l’importanza e la portata del principio di proporzionalità (di cui all’ art. 5 del TUE, con ritenuti impatti relativi alla salvaguardia delle competenze degli Stati membri) né, tantomeno, i reali effetti di politica economica del predetto Programma di acquisto sui mercati secondari.

Leggendo le Headnotes della Sentenza: “6.a) A programme for the purchase of government bonds only satisfies the principle of proportionality if it constitutes a suitable and necessary means for achieving the aim pursued; the principle of proportionality requires that the programme’s monetary policy objective and the economic effects being identified, weighed and balanced against one anotoher. Where a programme’s monetary policy objective is pursued unconditionally and its economic policy effects are ignored, it manifestely disregards the principle of proportionality enshrined in Article 5 (1) second sentence and Article 5(4) of the Treaty on European Union.”

In sostanza la Corte tedesca si concentra sugli effetti collaterali dei programmi che potrebbero avere degli impatti tali da causare il rischio  di rendere l’ Eurosistema  (cioè il sistema di banche centrali dell’ area dell’ euro) dipendente dalle politiche degli Stati membri (evidentemente meno virtuosi), trasformando eventualmente  certe  scelte di politica  monetaria europea in atti che potrebbero confliggere con il divieto di cui all’ art 123 del TFUE (divieto di finanziamento monetario), peraltro  andando ben oltre gli scopi di cui all’ art. 127 del TFUE.

In definitiva la Corte Tedesca, con il dictum citato, sembra finire per non pronunciarsi sulla fondatezza delle Decisioni della BCE messe in discussione ma, nello stesso tempo, contesta le conclusioni raggiunte dalla CGUE pur definendo, per ora, non verificabili delle palesi violazioni dell’art. 123 TFUE.

Tuttavia, afferma la Corte tedesca,  sulla base delle loro responsabilità relative all’ integrazione europea sia il Governo federale che il Bundestag tedesco hanno il dovere di adottare misure per opporsi al PSPP nella sua attuale forma nel caso di violazione manifeste e strutturalmente significative della competenze da parte di organi ed istituzioni dell’ Unione, attivandosi per fare sì che la BCE espliciti le sue competenze nel rispetto del principio di proporzionalità, anche per quanto riguarda il riavvio del programma dal Novembre 2019 e quindi monitorando le decisioni dell’ Eurosistema  sugli acquisti di titoli di stato nell’ambito del PSPP (la Sentenza non prende in considerazione l’ attuale Pandemic emergency purchase programme – PEPP). Da ultimo la Corte tedesca riafferma che, dopo un periodo transitorio il quale  consentirà il coordinamento con l’Eurosistema, la Bundesbank non potrà più partecipare all’ attuazione ed all’ esecuzione delle decisioni della BCE delle quali si è detto, a meno che il Consiglio direttivo della BCE “…adopts a new decision that demonstrates in a comprehensible and substantiated manner that the monetary policy objectives pursued by the ECB are not disproportionate to the economic and fiscal policy effects resulting from the programme. On the same condition, the Bundesbank must ensure that the bonds already purchased under the PSPP and hld in its portfolio are sold based on a – possibly long term – strategy coordinated with the ESCB”.

La decisione in commento appare quindi come la riaffermazione di alcune  perplessità e delle preoccupazioni di natura legale rispetto a certi  interventi della BCE che potrebbero apparire  (contrariamente a quanto ritenuto dalla CGUE nella sua pronuncia pregiudiziale di validità ex art. 267 TFUE) sostanzialmente più come strumenti indiretti di assistenza finanziaria (se non addirittura, pare di capire,  come veri e propri aiuti ai singoli Stati membri) che come un meccanismo monetario atto ad assicurare gli obiettivi di stabilità dei prezzi e di sostegno alle politiche economiche generali nell’Unione, per la realizzazione degli obiettivi dell’ art. 3 del TUE. Invero la Sentenza della Corte tedesca più che affermare un “controlimite” pone il problema del “limite partecipativo” di uno Stato Membro rispetto alle caratteristiche di un ordinamento compenetrato, ma nello stesso tempo “terzo”, come quello della UE, anche rispetto alle scelte ed all’autonomia (e responsabilità) della BCE, in quanto importante Istituzione della stessa Unione Europea.

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